Il limite di non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti torna ad essere di 258,23 euro dal 2022.
In generale, l’art. 51 del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria.
Il terzo comma dell’articolo in commento prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Sostanzialmente, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, era stato pubblicato il D.L. 104/2020 (c.d. D.L. “Agosto”) che, con l’art. 112, era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR fosse elevato a 516,46 euro.
La misura è stata poi confermata e prorogata anche per l’anno 2021, infatti, il successivo D.L. 41/2021, con l’art. 6-quinquies, è intervenuto sull’art. 112 comma 1 del D.L. 104/2020, sostituendo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” con le parole “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021”.
Considerando che, ad oggi, non sono intervenute ulteriori disposizioni in merito, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal 2022 alla misura “originaria” di 258,23 euro.
Con la Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sull’ammontare e sui limiti, precisando che:
- se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito;
- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
- il limite di esenzione è sempre applicabile e, in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
- la verifica che il valore sia superiore complessivamente nel periodo di imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell’eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta;
- in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;
- il sostituto di imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell’intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA