Come noto, l’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha sancito l’esclusione dall’IRAP, a partire dal periodo d’imposta 2022, delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
a partire dal periodo d’imposta 2022, delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
Tale disposizione trova dunque applicazione a favore degli imprenditori e dei professionisti che esercitano l’attività in forma individuale. Restano, invece, assoggettati all’imposta regionale sulle attività produttive gli altri soggetti passivi del tributo, quali:
- le società di capitali;
- le società cooperative;
- gli enti commerciali;
- le società di persone commerciali (Snc e Sas) e le società equiparate;
- gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche;
- gli studi associati e le associazioni professionali.
L’esclusione dall’imposta regionale opera con effetto dal 1° gennaio 2022 e, pertanto, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi non più assoggettati a IRAP dal periodo d’imposta 2022, restano ancora tenuti a presentare la dichiarazione IRAP 2022, relativa al 2021, entro il 30 novembre 2022, e a versare il saldo IRAP 2021 entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,40%); non ricorre, invece, l’obbligo di versamento degli acconti IRAP relativi al 2022.
L’esclusione da IRAP delle imprese familiari
Siccome il trattamento dei redditi prodotti dalle imprese familiari è collocato nell'alveo dell'art. 5, comma 4, TUIR, ossia tra i redditi prodotti in forma associata, parte della dottrina ha sostenuto che l’esclusione dall’imposta regionale accordata agli imprenditori individuali dalla Legge di Bilancio 2022 non può trovare applicazione nei confronti delle imprese familiari.
Nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che l’esclusione da IRAP è invece senz’altro applicabile alle imprese familiari di cui all’art. 230-bis, c.c.
In particolare, richiamando le indicazioni rese nella Risoluzione n. 233/E del 10 giugno 2008, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell'ambito dell'art. 5, comma 4, TUIR, rubricato “Redditi prodotti in forma associata”, non significa che si tratti di redditi prodotti in forma associata, ma soltanto che agli stessi si applica il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall'effettiva percezione.
Il reddito dell'impresa familiare è peraltro dichiarato nel suo ammontare complessivo dall'imprenditore, che è l’unico titolare dell'impresa, il quale può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore al 49%. Di conseguenza, l’unico soggetto dell’impresa familiare in possesso della qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa stessa e, pertanto, tale tipologia di impresa rientra a pieno titolo nel novero dei soggetti ora esclusi dal tributo.
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