Come noto, entro il prossimo 16 marzo 2022 dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le Comunicazioni riguardanti le spese sostenute nel 2021 che riguardano interventi agevolati nel settore dell’edilizia, per i quali si intende esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito.
In particolare, gli amministratori di condominio, con lo scopo di agevolare la predisposizione della dichiarazione precompilata (Mod. 730 o Redditi) con i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in qualità di soggetti terzi, sono tenuti alla predisposizione della sopracita Comunicazione, nella quale saranno contenuti i dati relativi allo sconto in fattura o alla cessione del credito con riferimento a ciascun condòmino.
Con il Provvedimento Direttoriale n. 46900 del 14 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha integrato e modificato la Comunicazione in oggetto, inserendo due nuovi codici che recepiscono le recenti disposizioni in materia introdotte nel corso dell’anno 2021:
- il codice 28, che servirà a comunicare i dati riguardanti gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche nel caso in cui gli stessi possano fruire della detrazione al 110% in quanto trainati da interventi trainanti effettuati sulle parti comuni del condominio; essendo già presente il sopracitato codice 28 nella Comunicazione dello scorso anno, che indicava gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (esclusi quelli dei codici 16 e 17), queste ultime tipologie di lavori saranno, ora, identificati con il codice 31;
- un nuovo codice, identificato con il numero 3 che servirà per segnalare una particolare tipologia di opzione esercitata dal condòmino; si tratta della situazione mista, in base alla quale il credito d’imposta viene utilizzato in parte come sconto in fattura/cessione del credito ai fornitori ed in parte come cessione del credito a terzi soggetti diversi dai fornitori.
A seguito degli interventi modificativi apportati da Provvedimento Direttoriale più sopra evidenziato, la Tabella riguardante le tipologie di intervento con i corrispondenti codici da utilizzare è consultabile tramite questo link.
Con riferimento, invece, alla compilazione del campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto”, necessario ad individuare la tipologia di opzione scelta dal contribuente nell’utilizzo del credito d’imposta, si potranno evidenziare le seguenti situazioni in base al numero di codice inserito:
- codice 0: il credito non è ceduto né viene utilizzato come sconto;
- codice 1: il credito viene ceduto a soggetti diversi dal fornitore;
- codice 2: il credito viene utilizzato come sconto in fattura o viene ceduto al fornitore;
- nuovo codice 3: il credito viene gestito in modo misto, in parte come sconto in fattura/cessione al fornitore e in parte come cessione a soggetti diversi dal fornitore.
Inoltre, nel caso gli interventi individuati:
- dal codice 28 con il campo “Superbonus - detrazione 110%” impostato a “zero”;
e
- dai codici: “29”, “30” o “31”;
il campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto” non dovrà essere compilato, mentre, in tutti gli altri casi, la compilazione risulterà obbligatoria.
Per ultimo, ricordiamo che vanno sempre trasmessi i dati degli interventi che hanno usufruito della maxi detrazione, per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento, in applicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 e, quindi, per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condòmini ai fornitori, o per effetto dello sconto in fattura.
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