Come noto, i condomini sono tenuti al rispetto di procedure difformi da quelle ordinarie nella trasmissione delle Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardanti le spese sostenute nel 2021, con riferimento agli interventi effettuati sulle loro parti comuni.
Con un recente Provvedimento legislativo, infatti, tale comunicazione potrà essere trasmessa entro il nuovo termine del 7 aprile 2022 e riguarderà la generalità degli interventi edilizi che consentono di fruire di particolari agevolazioni tributarie.
In particolare, ci riferiamo agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- riqualificazione energetica (ecobonus sia nella versione ordinaria che con superbonus 110%);
- riduzione del rischio sismico (sismabonus sia nella versione ordinaria che con superbonus 110%);
- rifacimento delle facciate degli edifici (bonus facciate);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, compresa l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti solari (sia nella misura del 50% che in quella superbonus al 110%);
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- rimozione delle barriere architettoniche;
- rifacimento del verde (bonus verde);
- acquisto mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione (bonus mobili).
Per consentire la corretta elaborazione della dichiarazione dei redditi (precompilata) da parte dell’Agenzia delle Entrate, normalmente gli amministratori di condominio trasmettono, all’Amministrazione Finanziaria, anche i dati necessari a tale scopo (a partire dal 2021), entro il 16 marzo di ciascun anno, indicando le spese sostenute dal condominio nell’anno precedente.
Con riferimento ai condomini minimi (composti da un numero di condòmini non superiore a otto), invece, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che, qualora non sia stato nominato un amministratore, l’adempimento riguardante la trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria riferiti agli interventi occorsi sulle parti comuni dell’edificio non risulta necessario, a meno che almeno uno dei condòmini (per la parte di spesa a lui imputata) abbia optato per la cessione del credito o, si ritiene prudenzialmente, per lo sconto in fattura.
Al ricorrere di una tale fattispecie, il condòmino incaricato sarà tenuto alla trasmissione dei dati corrispondenti a tutte le spese sostenute dal condominio minimo, compilando anche la parte del credito ceduto o chiesto come sconto.
Non è chiaro se, ricorrendo la casistica in cui tutti i componenti del condominio minimo intendano cedere la propria quota di credito, l’adempimento riguardante la trasmissione dei dati risulti necessario poiché nessuno dei condòmini, con riferimento alla fattispecie in oggetto, sarebbe tenuto a riportare alcunché nella propria dichiarazione dei redditi.
Precisiamo, inoltre, che l’eventuale inadempimento riguardante la mancata trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della precompilata, non comporta, in capo ai beneficiari, la decadenza dell’agevolazione fiscale.
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