La Circolare n. 8/E del 29 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate, pone rimedio ad una apparente incongruenza riguardante i termini di sospensione stabiliti dalla legge per mantenere l’agevolazione prima casa.
Come noto, infatti, se un contribuente che ha acquistato un immobile vuole mantenere le agevolazioni prima casa previste dalla legge, è tenuto a rispettare le seguenti condizioni temporali:
- deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni entro diciotto mesi dall’acquisto medesimo;
- se l’abitazione che ha beneficiato dell’agevolazione prima casa è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, entro un anno, il contribuente deve riacquistare un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire a propria abitazione principale;
- il contribuente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, in caso di nuovo acquisto, deve procedere alla vendita della casa posseduta in precedenza entro un anno dal nuovo acquisto;
- chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra, in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici prima casa, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato e tale credito d’imposta non potrà, comunque, essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto.
Orbene, a causa della pandemia, il Legislatore aveva previsto la sospensione di tutti i termini temporali più sopra esplicitati, intervenendo, a più riprese, con disposizioni normative all’uopo predisposte.
Partendo dal primo Provvedimento, l’articolo 24 del D.L. n. 23/2020, aveva sospeso i termini per un totale di 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020), successivamente, un’altra disposizione (articolo 3, comma 11-quinquies del D.L. n. 183/2020) aveva allungato per un altro anno tale periodo sospensivo, portando il numero dei giorni a 678 ed arrivando a coprire un lasso temporale che dal 23 febbraio 2020 arrivava al 31 dicembre 2021.
Il problema è sorto con l’ultimo Provvedimento (D.L. n. 228/2021) che, seppure prevedesse al proprio interno un’ulteriore sospensione dei termini fino al 31 marzo 2022, è entrato in vigore a partire dal 1° marzo 2022, generando, di fatto, un’apparente incongruenza temporale in quanto lasciava scoperti gennaio e febbraio 2022.
È grazie alla Circolare n. 8/E/2022 che l’Agenzia ha risolto questo problema, affermando che nel caso il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio prima casa, avesse versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, avrà diritto al rimborso in quanto la sospensione dei termini opera anche in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.
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