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Forlì, 30/05/2022
Prot. n. 431/2022

La cessazione dell’attività avviene dopo la chiusura delle operazioni pendenti


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Con la Risposta ad Interpello n. 218 del 26 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile chiudere l’attività professionale prima che tutte le operazioni attive e passive risultino portate a compimento.

Inoltre, i compensi fatturati prima dell’effettivo incasso, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo dell’ultimo anno di attività professionale, senza attendere la corrispondente manifestazione finanziaria.

L’indicazione dell’Amministrazione Finanziaria è frutto dell’esame di una particolare fattispecie in cui un soggetto, professionista trasferito all’estero, avendo già chiuso la sua Partita IVA in Italia, si vedeva recapitare dalla Cancelleria del Tribunale, un decreto di “liquidazione compensi” relativo a prestazioni professionali effettuate durante la sua attività svolta precedentemente in Italia.

Per regolamentare tali situazioni, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti già forniti in precedenza (Circolare n. 11/2007, par. 7.1) in base ai quali veniva specificato che l’attività professionale non si poteva considerare cessata sino a quando risultassero ancora pendenti operazioni attive o passive strettamente connesse allo svolgimento dell’attività professionale.

Quale possibile soluzione da proporre al lavoratore autonomo, qualora avesse ancora in essere crediti professionali da riscuotere, ma intendesse procedere alla chiusura dell’attività, l’Agenzia delle Entrate, con la sua Risoluzione n. 232/E/2009, suggerisce:

  • di attendere fino all’incasso del credito e solo successivamente chiudere la Partita IVA;
  • di chiudere la Partita IVA prima dell’incasso materiale del credito, avendo cura di emettere fattura corrispondente alla prestazione da incassare ed assolvendo alla liquidazione della relativa IVA.

Mentre nel primo caso, il professionista avrebbe avuto il tempo di emettere fattura in occasione dell’avvenuto incasso, facendo concorrere il compenso nella dichiarazione dei redditi corrispondente ed ottemperando, in tal modo, anche al rispetto del principio di cassa, nel secondo caso avrebbe anticipato la fatturazione facendo concorrere il compenso, non ancora incassato, tra i redditi relativi all’ultimo anno di attività professionale (anno di chiusura della Partita IVA).

Nel caso di specie, invece, il professionista, avendo chiuso la Partita IVA senza avere provveduto ad alcuna fatturazione delle operazioni ancora in essere, dovrà procedere alla riattivazione della sua posizione fiscale ed attendere il momento della liquidazione del compenso che dovrà essere debitamente fatturato e riportato come reddito professionale nel corrispondente modello di dichiarazione (Modello Redditi PF).

Segnaliamo che la presente Risposta ad Interpello può essere considerata innovativa non tanto per la soluzione prospettata all’istante (che appare del tutto lineare ai principi già noti) quanto perché afferma un principio del tutto nuovo con riferimento ai professionisti in regime ordinario.

Infatti, le precedenti indicazioni di prassi (Circolare n. 17/2012, par. 5.1 e Circolare n. 10/2016, par. 4.3.5) proponevano il caso di fatturazione anticipata, con compenso (non incassato) che concorre alla formazione del reddito dell’ultimo anno di attività professionale (derogando al principio di cassa), riferendosi ai soggetti in regime di vantaggio (D.L. n. 98/2011) o a quelli in regime forfettario (Legge n. 190/2014).

 

 

 

 

 



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