Si sta avvicinando il termine per il versamento dell’acconto IMU 2022 (fissato al 16 giugno 2022) e, pertanto, riteniamo utile svolgere alcune brevi considerazioni riguardanti le condizioni necessarie affinché i terreni agricoli risultino esonerati da tale adempimento.
Di regola, in base all’art. 1, comma 758, Legge n. 160/2019, sono esenti dal versamento dell’IMU, i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), così come definiti all'art. 1 del D.L. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.L. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale e a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Inoltre, anche se qualificati come terreni edificabili, in base all’art. 1, comma 741, lett. d), Legge n. 160/2019, vengono considerati agricoli e, quindi, risulteranno esonerati dal pagamento dell’IMU, qualora posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (anche se società), iscritti alla corrispondente previdenza agricola.
Stante le precedenti considerazioni, tuttavia, può ricorrere il fatto che, mancando, ad esempio, i requisiti soggettivi od oggettivi di cui sopra, il terreno sia soggetto al pagamento dell’imposta.
Conseguentemente, per determinare la base imponibile su cui applicare l’aliquota IMU, il contribuente dovrà rivalutare il reddito dominicale del terreno del 25% e moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente “135”.
Una volta ottenuto tale importo, a questo dovrà applicarsi l’aliquota IMU deliberata dal Comune territorialmente competente ovvero, qualora mancasse un’indicazione al riguardo, applicare l’aliquota di legge prevista per tali fattispecie pari allo 0,76%.
L’imposizione IMU oltre che sui terreni (laddove prevista) si applica anche sui fabbricati rurali strumentali destinati allo svolgimento dell’attività, accatastati nella categoria D/10 o (in caso di diversa categoria catastale) nei confronti dei quali risulti associata l’annotazione di “ruralità”.
Ricordiamo che, a decorrere dal 2020, l’imposta è dovuta in misura pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento e che, fino al 31 dicembre 2019, questi immobili erano esentati dal pagamento dell’IMU ma, per loro, era previsto il versamento della TASI in misura pari allo 0,1%, prescrizione, quest’ultima, di fatto rimasta immutata.
Con riferimento alla Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021, precisiamo che risulterà necessario procedere alla sua trasmissione, entro il prossimo 30 giugno, qualora si siano verificati dei fatti o degli atti che comportino delle modificazioni nei dati e negli elementi dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta.
Ad esempio, potrà succedere che gli agricoltori dovranno adempiere alla trasmissione dichiarativa qualora abbiano acquisito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di Coltivatore Diretto (CD) o quando un terreno ha cessato di essere coltivato facendo terminare, per esso, la condizione di esenzione dall’IMU.
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