È iniziata la stagione estiva e le temperature estremamente elevate inducono le persone a ragionare sull’acquisto o il potenziamento del sistema di raffrescamento interno delle proprie abitazioni.
Nella presente circolare cerchiamo di tracciare un riepilogo delle opportunità presenti nel nostro ordinamento fiscale, per fornire un’indicazione che consenta di individuare verso quale tipologia di intervento agevolativo possono indirizzarsi i soggetti interessati e quali adempimenti sono correlati alla scelta effettuata.
Sostanzialmente possiamo suddividere gli interventi da porre in essere in tre macroaree per le quali sono previste detrazioni ed adempimenti diversi:
- bonus casa - detrazione al 50%;
- ecobonus - detrazione al 65%;
- super ecobonus - detrazione al 110%.
Bonus casa
Per tale tipologia di intervento è prevista una detrazione pari al 50% con un limite di spesa massimo di 96.000 euro (detrazione massima 48.000 euro).
Il condizionatore da installare è ammesso all’agevolazione solo se dotato di pompa di calore (anche a non alta efficienza), non è necessaria la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale e l’intervento va effettuato esclusivamente su unità immobiliari residenziali.
Ricorrendo una tale tipologia di intervento, i lavori possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie e, pertanto, non è prevista la compilazione della CILA.
Viene, tuttavia, richiesta la sottoscrizione e conservazione documentale di una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) nella quale siano riportati la data di inizio lavori e che l’intervento realizzato è dotato delle caratteristiche funzionali che lo legittimano a rientrare tra quelli agevolati.
Da ultimo, il contribuente è tenuto a certificare l’acquisto utilizzando per il pagamento il bonifico parlante e a trasmettere all’ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, la comunicazione semplificata prevista per tale tipologia di intervento.
Ecobonus
Aumenta la detrazione e conseguentemente aumentano le condizioni e gli adempimenti richiesti.
Nel caso dell’ecobonus, ci troviamo a beneficiare di una detrazione del 65% con un limite d’importo pari a 30.000 euro e l’installazione del condizionatore può essere effettuata su qualsiasi tipologia di immobile.
L’intervento consiste nella sostituzione parziale o totale di impianti di climatizzazione invernali dotati di pompe di calore ad alta efficienza, cioè: “(…) con un coefficiente di prestazione COP/GUE e con un indice di efficienza energetica EER maggiore o uguale ai valori minimi dell’allegato F del Decreto MISE 6 agosto 2020, per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, come da vademecum dell’ENEA del 25 gennaio 2021”.
È richiesta l’attestazione del rispetto dei limiti di congruità delle spese sostenute e, come per il bonus casa, tali opere (non essendo presenti lavori edilizi propriamente detti) possono essere realizzate in assenza del titolo abilitativo (senza CILA), ma con conservazione dell’autocertificazione vista in precedenza.
Per l’ecobonus, oltre alla necessità di effettuare i pagamenti tramite bonifici parlanti, è richiesta la trasmissione all’ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, di una scheda descrittiva dell’intervento la quale dovrà essere redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto ad albo professionale).
A livello di conservazione documentale, al contribuente sarà richiesta l’archiviazione:
- dell’originale della scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice “CPID” assegnato dal portale ENEA, firmata dal beneficiario e, se previsto, da un tecnico abilitato;
- delle schede tecniche delle pompe di calore installate;
- dell’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute redatta da un professionista abilitato.
Super ecobonus
Massima detrazione, massimi adempimenti, infatti, dal 1° luglio 2020, a seconda della tipologia del soggetto, con scadenze diversificate, a determinate condizioni e, generalmente su unità abitative residenziali, tali interventi possono beneficiare della maxi detrazione del 110% in qualità di interventi trainanti o trainati.
Senza ripercorrere tutte le variabili in gioco che ricorrono per tali tipologie di lavori, (a cui abbiamo fatto ampio cenno nelle circolari pubblicate sul nostro portale), ricordiamo la necessità che siano presenti condizioni soggettive, oggettive e temporali alquanto complesse quali, ad esempio:
- redazione della CILAS;
- miglioramento di almeno due classi energetiche o raggiungimento della classe massima dell’edificio condominiale o unifamiliare oggetto dell’intervento;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE) iniziale e finale;
- asseverazione dei requisiti tecnici e di congruità delle spese sostenute;
- rilascio del visto di conformità.
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