In relazione all’attività di allevamento, il TUIR fa una distinzione tra quelle attività svolte contemporaneamente alla coltivazione di terreni in grado di fornire potenzialmente almeno il 25% dei mangimi necessari all’allevamento stesso, per le quali il reddito prodotto è ricompreso nel reddito agrario, e le attività che eccedono tale limite, per le quali il reddito deve essere qualificato come reddito d’impresa.
Il Modello Redditi PF 2022, come ogni anno, prevede che i soggetti iscritti all’INPS, ad eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, debbano determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti tramite la compilazione del quadro RR, versando le eventuali somme dovute a titolo di saldo e acconto negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
Sono quindi soggetti alla compilazione del quadro RR gli artigiani, gli esercenti di attività commerciali e del terziario ed i lavoratori autonomi che determinano il loro reddito per arti e professioni ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR, iscritti alla Gestione Separata.
I titolari di imprese artigiane e commerciali, nonché i soci titolari di una propria posizione assicurativa, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali per sé stessi e per i collaboratori familiari che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa. A tal fine devono compilare la Sezione I del quadro RR del Modello Redditi PF.
Con la Circolare n. 66/2022, l’INPS ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del quadro RR in presenza dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020.
Ricordiamo che l’esonero contributivo disposto dalla Legge n. 178/2020 è concesso, nella misura massima di 3.000 euro, ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Tale beneficio richiede che i destinatari soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
- abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019;
- abbiano un reddito di lavoro autonomo o derivante dall’attività soggetta all’iscrizione previdenziale nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro;
- siano in possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC);
- non siano titolari di contratti di lavoro subordinato, con esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- non siano titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità.
Gestione dell’esonero contributivo per i professionisti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’esonero contributivo disposto dalla Legge n. 178/2020 (commi da 20 a 22-bis) opera sul versamento dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta 2021, il cui versamento era dovuto entro il 20 agosto ed il 30 novembre 2021.
Tali soggetti possono consultare l’importo dello sgravio concesso a seguito dei controlli effettuati, accedendo al proprio Cassetto previdenziale, selezionando poi “Gestione Separata (Liberi professionisti)”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo Legge n. 178/2020”.
Per quanto riguarda la compilazione del quadro RR, è stata implementata la Sezione II con il rigo RR9 nel quale il contribuente deve indicare:
- in colonna 1, di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020 (barrando la casella);
- in colonna 2, l’importo del contributo concesso a titolo di esonero e visualizzabile nel suddetto Cassetto previdenziale (nel caso di avvenuta concessione dell’esonero a seguito di istanza di riesame, l’importo è riportato sia nella sezione “Domande di esonero” sia nella sezione “Riesame domande di esonero” > “Importo concesso calcolato sulla base dell'istanza di riesame”).

Qualora sommando l’importo della colonna 2 del rigo RR9 all’acconto versato per il 2021 (rigo RR6, colonna 3), risulti dovuta una differenza rispetto ai contributi dovuti (rigo RR5, colonna 15) si dovrà procedere al versamento del saldo tramite Modello F24 del residuo debito.
L’INPS fornisce alcuni esempi sulle possibili casistiche relative alla compilazione del quadro. In particolare, qualora il contributo dovuto (rigo RR5, colonna 15), in assenza di versamento dell’acconto, fosse uguale o inferiore all’importo dell’esonero, il contribuente non dovrà effettuare alcun versamento a saldo per il 2021 e la contribuzione accreditata sarà pari al contributo dovuto.
Qualora il contributo dovuto (colonna 15) fosse inferiore all’importo concesso a titolo di esonero e fosse stato versato un acconto, l’eccedenza delle somme versare potrà essere utilizzata in compensazione per l’acconto 2022 oppure richiesta rimborso.
Le istanze per la compensazione o il rimborso devono essere presentate mediante il Cassetto previdenziale.
Qualora, invece, l’importo del contributo dovuto fosse superiore all’importo concesso a titolo di esonero, il contribuente dovrà versare l’importo a saldo, decurtando gli eventuali acconti versati per l’anno 2021.
Gestione dell’esonero contributivo per artigiani e commercianti
Anche per le categorie di artigiani e commercianti nel Cassetto previdenziale è possibile consultare la comunicazione dell’avvenuta concessione dell’esonero contributivo in commento. Gli artigiani e commercianti, tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale, devono compilare, tra l’altro, il rigo RR2 indicando:
- a colonna 11, i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Tale importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a colonna 12, il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
- a colonna 13, gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- a colonna 14, il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13), deve essere indicato considerando, come di consueto, gli importi effettivamente versati;
- a colonna 15, ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del Modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
- a colonna 23, importo del beneficio dell’esonero di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, così come comunicato dall’istituto tramite Cassetto previdenziale;
- a colonna 24, reddito eccedente il minimale fino al massimale indicato nella Circolare n. 22/2022.
Per tali contribuenti, beneficiari dell’esonero contributivo in commento, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, sono state automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di Modelli F24 o domande di compensazione.
Pertanto, in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, il contribuente deve presentare all’istituto istanza di compensazione con la contribuzione da versare a scadenze successive.

I contribuenti che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, non tenuti al versamento della contribuzione sul reddito minimale al fine della determinazione della somma eventualmente dovuta, devono compilare le colonne sottoindicate tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- a colonna 25, contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 24, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere o produttore di terzo o quarto gruppo, l’importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a colonna 26, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
- a colonna 27, totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale. Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare in tale campo anche l’importo versato per il contributo di maternità. L’importo totale dei contributi versati deve essere calcolato considerando, come di consueto, gli importi effettivamente versati;
- a colonna 28, ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l’utilizzo del Modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;
- a colonna 37, coloro che svolgono l’attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo indicano l’importo del beneficio dell’esonero di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020.

Tali contribuenti devono effettuare il versamento con Modello F24 nel caso di residuo debito determinato dalla differenza tra l’importo dei contributi a debito calcolati sul reddito, indicati in colonna 29, e l’importo riconosciuto a titolo di esonero (RR2, colonna 37), al netto di eventuali versamenti già effettuati a titolo di acconto 2021.
Infine, l’INPS ha ricordato che in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti per poter fruire dell’esonero contributivo, si procederà al recupero della contribuzione omessa, sulla quale saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.
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