banner-stampe Diritto CCIAA 2022: versamento entro il 22 agosto 2022


Forlì, 02/08/2022
Prot. n. 594/2022

Diritto CCIAA 2022: versamento entro il 22 agosto 2022


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Entro il prossimo 22 agosto 2022, i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, nonché i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), sono tenuti al versamento del diritto annuale CCIAA 2022.

Il pagamento del diritto annuale, infatti, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi e, dunque, entro il 30 giugno o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 luglio di ciascun anno. Tuttavia, poiché il 30 luglio 2022 cade di sabato, il versamento con la maggiorazione dello 0,40% beneficia della c.d. Proroga di Ferragosto e può essere dunque effettuato entro il 22 agosto 2022.

Il diritto è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non si sono cancellate dal Registro delle Imprese.

Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, sono previste diverse metodologie, differenziate in funzione della tipologia di contribuente. In ogni caso, il diritto è dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle Imprese.

In particolare, sono tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • le società tra avvocati.

Sono, invece, tenuti al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente:

  • le società tra professionisti (Stp);
  • le società in nome collettivo (Snc);
  • le società in accomandita semplice (Sas);
  • le società di capitali (Spa, Srl e Sapa);
  • le società cooperative;
  • le società di mutuo soccorso.

Soggetti esclusi

Dal pagamento del diritto annuale CCIAA sono escluse:

  • le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2021 (salvo esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2021 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 31 gennaio 2022 (il 30 gennaio cadeva di domenica);
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2021 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 31 gennaio 2022 (il 30 gennaio cadeva di domenica);
  • le società cooperative sciolte nel 2021 per provvedimento dell’Autorità governativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies, Codice Civile.

Dell’esonero beneficiano anche le start up innovative e gli incubatori certificati di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012 (l’esonero, in particolare, opera a partire dalla data di iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese e non oltre il quinto anno).

La determinazione del diritto annuale 2022

Con la Nota n. 429691 del 22 dicembre 2021, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale CCIAA per l’anno 2022, confermandole nella stessa misura prevista per il 2014, ridotta del 50%.

Di seguito evidenziamo gli importi dovuti dai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa.

DIRITTO CCIAA DOVUTO IN MISURA FISSA

SOGGETTO

SEDE LEGALE

UNITÀ LOCALE

Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria

100,00 euro

20 euro

Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale

44 euro

8,80 euro

Soggetti iscritti esclusivamente al REA

15 euro

Imprese con ragione sociale di società semplice agricola

50 euro

10 euro

Imprese con ragione sociale di società semplice non agricola

100 euro

20 euro

Società tra avvocati

100 euro

20 euro

Imprese con sede principale all’estero (per ogni unità locale o sede secondaria)

===

55 euro

 

I soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura percentuale devono determinare l’importo dovuto sulla base del fatturato rinvenibile dalla Dichiarazione IRAP[1] conseguito nel 2021 (e indicato nel Modello IRAP 2022). Al fatturato IRAP 2021 devono essere applicate le aliquote indicate nella seguente tabelle, differenziandole per scaglioni di fatturato. L’importo ottenuto deve poi essere ridotto del 50% (ed eventualmente aumentato della maggiorazione deliberata dalla propria CCIAA).

DIRITTO CCIAA DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

SCAGLIONI DI FATTURATO

MISURA FISSA E ALIQUOTE

OLTRE EURO

FINO A EURO

0

100.000

200,00 euro (misura fissa)

100.000

250.000

200,00 euro + 0,015% sulla parte eccedente euro 100.000

250.000

500.000

222,50 euro + 0,013% sulla parte eccedente euro 250.000

500.000

1.000.000

255,00 euro + 0,010% sulla parte eccedente euro 500.000

1.000.000

10.000.000

305,00 euro + 0,009% sulla parte eccedente euro 1.000.000

10.000.000

35.000.000

1.115,00 euro + 0,005% sulla parte eccedente euro 10.000.000

35.000.000

50.000.000

2.365,00 euro + 0,003% sulla parte eccedente euro 35.000.000

Oltre 50.000.000

2.815,00 euro + 0,001% sulla parte eccedente euro 50.000.000 (fino a un massimo di euro 40.000)

 

La somma minima da versare per il primo scaglione è pari a 100 euro, mentre l’importo massimo da versare non deve superare la soglia di 20.000 euro.

Ancorché le società semplici (agricole e non agricole) rientrino tra i soggetti per i quali il diritto è dovuto in misura percentuale, è confermata l’operatività, anche nel 2022, della disposizione transitoria per effetto della quale il diritto è individuato in un importo corrispondente alla misura fissa (ovvero 50% della stessa) prevista per il primo scaglione di fatturato.

Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, le società agricole (diverse dalla società semplici) sono quindi tenute alla presentazione del Modello IRAP 2022 (relativo al 2021).

Da ultimo si evidenzia che ciascuna Camera di Commercio può aumentare la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), fino ad un massimo del 20%. La generalità delle CCIAA ha disposto tale maggiorazione del 20%, tuttavia, la CCIAA di Crotone ha previsto una maggiorazione del 70% (applicabile nel 2022, 2023 e 2024).

Modalità di versamento

Il versamento del diritto CCIAA deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi entro il 30 giugno o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, nei 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio.

Tuttavia, poiché il 30 luglio 2022 cade di sabato, il versamento con la maggiorazione dello 0,40% beneficia della c.d. Proroga di Ferragosto e può essere dunque effettuato entro il 22 agosto 2022.

Il versamento deve essere eseguito tramite Modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo “3850”. Quale "codice ente" deve essere indicata la sigla della provincia ove ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento.

In caso di pagamento oltre i termini previsti, è possibile regolarizzare spontaneamente la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso (beneficiando delle riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili).

A tal fine nel Modello F24 devono essere esposti i seguenti codici tributo:

  • “3850”, diritto annuale CCIAA;
  • “3851”, interessi;
  • “3852”, sanzione.

 

 

 

[1]  Con la Nota n. 19230 del 03/03/2009 il Ministero delle Sviluppo Economico ha individuato i righi del Modello IRAP 2009 da prendere a riferimento per la determinazione del fatturato utile ai fini del calcolo del diritto annuale percentuale.

 


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