banner-stampe Quando è necessario richiedere il test di congruità dei cantieri


Forlì, 08/09/2022
Prot. n. 666/2022

Quando è necessario richiedere il test di congruità dei cantieri

Redazione

Stampa
 

In primo luogo ricordiamo che i committenti dei lavori edili agevolati dalle detrazioni fiscali all’uopo istituite, sono obbligati a richiedere all’impresa esecutrice l’attestazione di congruità della manodopera utilizzata qualora il costo complessivo dell’intervento realizzato superi i 70.000 euro.

L’adempimento riveste particolare importanza, infatti, come precisato dalla FAQ n. 6 del 15 febbraio 2022 della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili, qualora non sussistesse tale congruità, si innescherebbe un meccanismo involutivo che porterebbe a pregiudicare l’ottenimento del DURC online contributivo e di conseguenza ostacolerebbe il diritto di ottenere la detrazione fiscale corrispondente all’intervento posto in essere.

La regolarità contributiva (DURC) e la corretta incidenza della manodopera (DURC di congruità), sono attestazioni che, a partire dal 1° novembre 2021, si affiancano con l’intento di escludere dal mercato del lavoro le aziende che non operano nella legalità e, contestualmente, di promuovere la regolarità contributiva quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività.

Il D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, recependo l’accordo delle parti sociali del 10 settembre 2020, ha definito le regole per l’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera edilizia in termini di incidenza della medesima rispetto agli interventi realizzati nell’ambito:

  • dei lavori pubblici;
  • dei lavori privati, con valore complessivo dell’opera uguale o superiore a 70.000 euro, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto e da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ai fini di una verifica preliminare della congruità delle spese sostenute per la manodopera edile, è possibile utilizzare il simulatore di congruità, raggiungibile dalla pagina principale del portale CNCE EdilConnect, www.congruitanazionale.it, attraverso il quale è possibile stimare per ogni specifico contratto quale sarà l’importo minimo complessivo di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.

Condizioni per la richiesta del test di congruità

Per verificare se si è tenuti a richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera utilizzata nel cantiere, bisogna avere riguardo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • i lavori edili intrapresi dalle aziende affidatarie, in appalto, in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione, sono quelli ricompresi nell’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 e cioè:
    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
    • i lavori di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
    • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
    • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile;
    • i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile;
    • gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
    Relativamente ai lavori privati la richiesta della congruità è obbligatoria solo se le opere (edili e non edili) risultano essere di valore complessivo superiore a 70.000 euro anche se sarà necessario tenere a mente che la congruità della manodopera dovrà essere valutata solamente con riferimento ai lavori edili;
  • la “Denuncia di Nuovo Lavoro” (DNL) deve essere stata inviata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021, mentre non rilevano gli altri adempimenti effettuati verso l’INAIL;
  • la registrazione e l’inserimento dei dati per richiedere la congruità al simulatore inserito nel portale congruitanazionale.it prescinde dall’eventuale iscrizione dell’impresa affidataria alla Cassa edile/Edilcassa, infatti, tutte le imprese indistintamente potranno utilizzare lo strumento per la verifica della congruità dei lavori edili messo a disposizione da EdilConnect.

  

 

 

 


Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA. Tutti i diritti sono riservati a ConsulenzaAgricola.it srl. L’utente può consultare i contenuti solo per fini professionali, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sono vietati usi diversi, inclusi duplicazione, diffusione, estrazione di dati e addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le violazioni comportano responsabilità civili e penali, con obbligo di risarcimento danni.

stampa-footer-2021 Quando è necessario richiedere il test di congruità dei cantieri