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Forlì, 20/09/2022
Prot. n. 700/2022

Fondo rotativo imprese turistiche: pubblicato l’elenco delle spese ammissibili

Redazione

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L’art. 3, D.L. n. 152/2021, ha istituito il “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo”, volto a sostenere interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale d’importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025.

Lo scorso 9 settembre 2022, sul sito internet del Ministero del Turismo, è stato pubblicato l’elenco delle spese ammissibili all’agevolazione.

L’intervento, destinato alle imprese del settore turistico e finanziato attraverso la misura M1C3 - Investimento 4.2.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede la concessione di contributi diretti a sostenere le spese agevolabili. Tali contributi possono poi essere integrati da finanziamenti agevolati (al tasso fisso dello 0,50%) di durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi.

Tra i beneficiari della misura rientrano, in particolare, le imprese alberghiere, gli agriturismi, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

Così come previsto dall’art. 6, comma 1, dell’avviso pubblico n. 10135/22 del 5 agosto 2022 e dall’art. 6, comma 2, D.M. 28 dicembre 2021, sul sito istituzionale del Ministero del Turismo è stato pubblicato l’elenco delle spese ammissibili all’agevolazione, suddivise per ciascuna linea di intervento (si ricorda che gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda).

Interventi di riqualificazione energetica delle strutture

In relazione agli interventi di riqualificazione energetica delle strutture (c.d. ecobonus) di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per gli interventi di cui all’art. 5, D.M. 6 agosto 2020.

Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal D.M. 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lett. a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1, D.M. 26 giugno 2015.

L’agevolazione opera anche in relazione alle spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 7, dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, nonché per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.

Da ultimo sono ammissibili all’agevolazione anche le spese per l’acquisto di macchine di cogenerazione, finalizzate alla produzione di energia elettrica ed energia termica, le spese per le opere idrauliche ed elettriche necessarie per la messa in funzione della macchina di cogenerazione e per il collegamento agli impianti attuali, nonché le spese per la progettazione e per l’espletamento delle pratiche per l’allacciamento alla connessione della rete elettrica.

Interventi di riqualificazione antisismica

In relazione agli interventi di riqualificazione antisismica di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione tutte le spese inerenti alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio, nonché le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio (tale miglioramento deve essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato).

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

In relazione agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per:

  • la sostituzione di finiture quali, in particolare, pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
  • gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
  • la realizzazione di nuovi impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili e la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;
  • la sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, purché eseguiti contestualmente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la realizzazione di sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

Interventi edilizi

In relazione agli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c), d) ed e.5), D.P.R. n. 380/2001, inclusi quelli relativi alle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per gli interventi:

  • di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo (per i quali è richiesto il rispetto sia del volume che della sagoma);
  • di ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione (a condizione che sia possibile accertarne la preesistente consistenza);
  • di modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
  • di realizzazione di balconi e logge;
  • di servizi igienici;
  • di sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
  • di sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
  • di installazione di nuova pavimentazione o sostituzione di quella preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
  • di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Realizzazione di piscine termali

Relativamente alla realizzazione di piscine termali di cui all’art. 5, comma 1, lett. e), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per:

  • la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
  • la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneo termali, quali, ad esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi.

In relazione all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, beneficiano dell’agevolazione le spese per l’acquisto e/o la realizzazione di:

  • vasche per balneoterapia;
  • apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
  • attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
  • attrezzature per la riabilitazione, quali, tra le altre, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione e lettini;
  • realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.

Interventi di digitalizzazione

In relazione agli interventi di digitalizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. f), D.M. 28 dicembre 2021, sono ammissibili all’agevolazione le spese per:

  • l’acquisto di modem, router e impianti wi-fi;
  • la realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  • l’acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  • l’acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • la creazione o l’acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita online di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API - Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  • l’acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - Customer Relationship Management;
  • l’acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  • l’acquisto di licenze del software ERP - Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  • l’acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Acquisto e/o rinnovo di arredi e illuminotecnica

Relativamente all’acquisto e/o il rinnovo di arredi, ivi inclusa l’illuminotecnica, di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), D.M. 28 dicembre 2021, è precisato che le relative spese devono riguardare beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura ricettiva per la quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.

Spese per le prestazioni professionali

Da ultimo, sono ammissibili all’agevolazione le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. da a) a f), D.M. 28 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, pur nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

 

 


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