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Forlì, 15/11/2022
Prot. n. 847/2022

Il registro del Titolare Effettivo e la comunicazione obbligatoria

Redazione

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Nell’ambito delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, l’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto che:

 

  • le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188, Codice Civile (Srl, Sapa, Spa e società cooperative);
  • le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico registro di cui al D.P.R. n. 361/2000 (fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato);

siano tenute a comunicare telematicamente al Registro delle Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, ai fini dell’iscrizione nell’apposita Sezione Autonoma del Registro delle Imprese.

L’obbligo di comunicazione telematica al Registro delle Imprese ricorre anche per le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti in Italia, ai fini dell’iscrizione in un’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Con il D.M. n. 55/2022, in vigore dallo scorso 9 giugno 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito le modalità di comunicazione al Registro delle Imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva dei predetti soggetti, ai fini della loro iscrizione e conservazione nella Sezione Autonoma e nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il Decreto ha poi definito le modalità di accesso e consultazione dei predetti dati da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, e di terzi (ossia, del pubblico e di qualunque altra persona fisica e giuridica, ivi compresa quelle portatrici di interessi diffusi).

Con un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di tale provvedimento, i soggetti interessati dovranno comunicare al Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente le informazioni relative alla titolarità effettiva, ai fini della loro iscrizione e conservazione nella Sezione Autonoma e nella Sezione Speciale.

Allo stato attuale le CCIAA hanno già predisposto l’apposito portale web, mediante il quale sarà accessibile il servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del Titolare Effettivo, firmata digitalmente dall’amministratore della società.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione in esame è applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630, Codice Civile (da 103 a 1.032 euro). La sanzione è ridotta a un terzo qualora la comunicazione sia effettuata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine.

Ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 231/2007, la comunicazione mendace assume invece rilevanza penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 a 30.000 euro.

Per i soci, infine, il rifiuto o l’inerzia a comunicare agli amministratori le informazioni necessarie, come pure la comunicazione di informazioni palesemente false, rende non esercitabile il diritto di voto ed impugnabili le delibere assembleari con il loro voto determinante.

  


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