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Forlì, 06/12/2022
Prot. n. 906/2022

Entro il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA 2022

Redazione

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Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2022. L’importo dovuto può essere determinato utilizzando, alternativamente, una delle tre metodologie a disposizione (metodo storico, previsionale o delle operazioni effettuate).

Le ipotesi di esonero dal versamento dell’acconto IVA 2022

In generale, l’obbligo di versamento dell’acconto IVA riguarda tutti i soggetti passivi tenuti alla liquidazione periodica del tributo. Sono, tuttavia, previste alcune specifiche ipotesi di esonero dall’adempimento, al cui ricorrere, il versamento dell’acconto IVA non è dovuto.

Le ipotesi di esonero dal versamento dell'acconto IVA 2022

Acconto IVA di importo inferiore a 103,29 euro

Base di riferimento a credito (storico 2021 o presunto 2022)

Inizio dell’attività nel corso del 2022

Cessazione dell’attività entro il 30 settembre 2022 (contribuenti trimestrali)

Cessazione dell’attività entro il 30 novembre 2022 (contribuenti mensili)

Produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972

Soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972

Soggetti che esercitano attività spettacolistiche e/o spettacoli viaggianti di cui all’art. 74-quater, D.P.R. n. 633/1972

Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili

Soggetti che hanno effettuato solo operazioni soggette a split payment o al reverse charge

Soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011

Soggetti che operano nel regime forfettario di cui all’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014

Soggetti che sono usciti dal regime dei contribuenti minimi dal 1° gennaio 2022 con applicazione del regime ordinario

Soggetti che sono usciti dal regime forfettario dal 1° gennaio 2022 con applicazione del regime ordinario

Soggetti e associazioni che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991

Metodologie di calcolo dell’acconto IVA

Ai fini del calcolo dell’acconto IVA, sono previste tre diverse metodologie, tra loro alternative. Tra queste, i soggetti passivi possono adottare quella che gli consente di versare l’importo minore, o di non versare affatto l’acconto qualora, in base alla metodologia utilizzata, non risulti dovuta alcuna somma.

Metodologia di calcolo

Modalità di calcolo dell’acconto

Metodo storico

L'acconto IVA è pari all’ 88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente

Metodo previsionale

L'acconto IVA è pari all’88% del debito presunto nell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso

Metodo delle operazioni effettuate

L'acconto IVA è dato dalla liquidazione (straordinaria) parziale delle operazioni effettuate entro il 20 dicembre 2022

Metodo storico

Con il metodo storico, l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, nello stesso periodo dell’anno precedente. La base di riferimento per la determinazione dell’acconto è quindi commisurata all’ammontare dell’IVA a debito, determinata sulla base della periodicità di liquidazione adottata.

Siccome il quadro VH del Modello IVA 2022 deve essere compilato solo se è necessario comunicare, correggere o integrare i dati omessi, errati o incompleti indicati nelle Comunicazioni liquidazioni IVA trasmesse all’Amministrazione Finanziaria, la base di riferimento per il computo dell’acconto è ricavabile dal quadro VP della Comunicazione (oppure, qualora sia stato compilato il quadro VH per le suddette ragioni, dal Modello IVA 2022).

Liquidazione

Base di riferimento

Modello IVA 2022

(compilazione quadro VH)

Mensile

Saldo a debito liquidazione IVA dicembre 2021 (rigo VP14 + VP13)

VH15 + VH17

Mensile posticipato

Saldo a debito liquidazione IVA dicembre 2021, effettuata in base alle operazioni di novembre 2021 (rigo VP14 + VP13)

VH15 + VH17

Trimestrale (saldo annuale a debito)

Saldo a debito dichiarazione IVA relativa al 2021 (saldo a debito più acconto), senza considerare gli interessi del 1%

VL38 - VL36 + VP13 (VH17)

Trimestrale (saldo annuale a credito)

Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2021 (acconto versato meno credito IVA annuale)

VP13 (VH17) - VL33

Trimestrale speciale

Saldo a debito liquidazione IVA quarto trimestre 2021 (rigo VP14 + VP13)

VH16 + VH17

 

L’eventuale IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati nel Modello Redditi 2022, ai fini dell’adeguamento agli ISA per il 2021, non influisce sulla determinazione dell’acconto IVA 2022.

Per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, anche se la dichiarazione IVA del 2021 si è chiusa a credito per effetto dell’acconto versato, occorre comunque far riferimento a quanto effettivamente dovuto per il 2021. Pertanto, per i soggetti trimestrali che presentano un saldo a credito della dichiarazione IVA annuale relativa al 2021 (Modello IVA 2022), la base di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico è rappresentata dalla differenza tra l’acconto versato e il credito IVA annuale (rigo VP13, o rigo VH17, e rigo VL33).

In caso di adozione della contabilità separata per opzione, le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività e, di conseguenza, l’acconto IVA è unico. Il contribuente che gestisce due o più attività con contabilità separata per obbligo, con diversa periodicità di liquidazione, deve invece commisurare l’acconto all’importo dovuto in sede di liquidazione del mese di dicembre 2021 per l’attività mensile e di dichiarazione IVA relativa al 2021 (Modello IVA 2022) per l’attività trimestrale.

Da ultimo si ricorda che se nel 2022 si è adottata una diversa periodicità di liquidazione IVA rispetto al 2021, ai fini del calcolo dell’acconto IVA con il metodo storico, occorre osservare particolari regole.

In particolare, i contribuenti che nel 2022 hanno adottato la liquidazione IVA mensile mentre nel 2021 erano in liquidazione trimestrale, ai fini del calcolo dell’acconto devono commisurare a 1/3 il saldo della dichiarazione IVA relativa al 2021 (saldo + acconto): (VL38 - VL36 + VP13 o VH17) /3.

Invece, i contribuenti che nel 2022 hanno adottato la liquidazione IVA trimestrale, mentre nel 2021 erano in liquidazione mensile, devono determinare l’acconto dovuto sommando i saldi delle liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, ossia VP14 liquidazione ottobre, novembre e dicembre più VP13 liquidazione di dicembre (o VH13 + VH14 + VH15 + VH17 in caso di compilazione del quadro VH del Modello IVA 2022).

Metodo previsionale

Il metodo previsionale richiede il versamento di un acconto pari all’88% dell’importo che presumibilmente costituirà il debito IVA per:

  • il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili);
  • l’ultimo trimestre dell’anno in corso (contribuenti trimestrali “speciali”);
  • la dichiarazione IVA relativa al 2022 (contribuenti trimestrali ordinari);

al netto dell’eventuale eccedenza a credito riportata dal mese o trimestre precedente.

Utilizzando il metodo previsionale, è necessario porre attenzione che l’acconto 2022 non sia comunque inferiore all’88% di quanto sarà effettivamente dovuto per il corrente mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2022 (Modello IVA 2023), al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per l'insufficiente versamento del tributo.

In buona sostanza, con il metodo previsionale è necessario fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno: se dai calcoli effettuati si determina un credito d’imposta, l’acconto IVA può non essere versato.

Metodo analitico

Il metodo analitico, o delle operazioni effettuate, prevede il versamento del 100% dell’imposta a debito risultante dalla liquidazione straordinaria, operata alla data del 20 dicembre 2022, riferita al periodo:

  • 1° dicembre - 20 dicembre 2022, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile;
  • 1° ottobre - 20 dicembre 2022, per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

Liquidazione

Operazioni attive

Operazioni passiva

Mensile

Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre - 20 dicembre 2022

Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre - 20 dicembre 2022

Trimestrale

Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre - 20 dicembre 2022

Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre - 20 dicembre 2022

 

Nella liquidazione straordinaria, al 20 dicembre 2022, occorre tenere conto anche dell’IVA a debito riferita alle operazioni effettuate nel periodo, ma non ancora fatturate o annotate, non essendo ancora decorsi i relativi termini di fatturazione o registrazione (ad esempio, cessioni effettuate con DDT fino al 20 dicembre 2022 per le quali non sia stata ancora emessa la relativa fattura, fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20 dicembre 2022 e non ancora annotate, ecc.).

Non sono, invece, da considerare le eventuali fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2022 (consegne effettuate nel mese di novembre da contribuenti mensili) o 15 dicembre 2022 (consegne effettuate nel mese di settembre da contribuenti trimestrali).

Deve, poi, essere considerato il saldo della liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre), qualora a credito o a debito per un importo non superiore a 25,82 euro.

Il metodo delle operazioni effettuate è particolarmente conveniente per i soggetti passivi cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Lo stesso, inoltre, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente (come potrebbe accadere con l’applicazione del metodo previsionale) una volta liquidata definitivamente l’imposta.

Il versamento dell’acconto

L’acconto IVA deve essere versato solo se d’importo uguale o superiore a 103,29 euro. Il versamento deve essere eseguito entro il 27 dicembre 2022 a mezzo Modello F24, indicando nella “Sezione Erario” il codice tributo:

  • “6013”, per i contribuenti mensili;
  • “6035”, per i contribuenti trimestrali;

e “2022” quale periodo di riferimento.

I soggetti trimestrali non devono incrementare l’ammontare dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%; tale maggiorazione, infatti, rappresenta unicamente l’indennizzo dovuto per la dilazione del versamento dell’imposta.

L’ammontare dell’acconto IVA può essere compensato con gli eventuali crediti fiscali o contributivi ancora disponibili.

L’acconto IVA 2022 e il metodo utilizzato per la sua determinazione, infine, devono essere indicati a rigo VP13 della liquidazione periodica del mese di dicembre 2022 (o, se compilato, nel rigo VH17 del Modello IVA 2023).

Lo scomputo dell’acconto versato

L’importo versato a titolo di acconto IVA può essere scomputato dalla liquidazione IVA del mese di dicembre dei contribuenti mensili, dal Modello IVA 2023 (relativo al 2022) dei contribuenti trimestrali e dalla liquidazione IVA del quarto trimestre 2022 dei contribuenti trimestrali “speciali”.

Liquidazione

Scomputo dell'acconto versato

Mensile

Liquidazione IVA dicembre 2022 (imposta da versare entro il 16 gennaio 2023)

Trimestrale

Modello IVA 2022 (imposta da versare entro il 16 marzo 2023)

Trimestrale speciale

Liquidazione IVA quarto trimestre 2022 (imposta da versare entro il 16 febbraio 2023)

Il regime sanzionatorio

All’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA, è applicabile la sanzione del 30% dell’importo non versato (ridotta al 15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a novanta giorni).

Tuttavia, la misura della sanzione applicabile può essere assai ridotta, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Sanzione ridotta

Termine per la regolarizzazione

Da 0,10% a 1,40%

Entro quattordici giorni dalla scadenza (0,10% per ogni giorno di ritardo)

1,5%

Tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza

1,67%

Entro novanta giorni dalla scadenza

3,75%

Entro il termine di presentazione del modello IVA relativo all’anno della violazione (entro il 30 aprile 2023)

 

In sede di regolarizzazione, oltre all’imposta dovuta e alla sanzione ridotta (codice tributo “8904”), devono essere versati anche gli interessi di mora, determinati in base al tasso legale (codice tributo “1991”).

In conclusione, si ricorda che ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, se di ammontare superiore a 250.000 euro, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il reato, in particolare, si configura se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto IVA relativo all’anno successivo.

Il prossimo 27 dicembre 2022, pertanto, scade il termine per regolarizzare, financo con un versamento che riduca il debito al di sotto della soglia, l’omesso versamento dell’IVA relativa al 2021, senza incorrere nella fattispecie penale.

 


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