banner-stampe Dalla bolla di accompagnamento al DDT: i differenti utilizzi


Forlì, 09/12/2022
Prot. n. 914/2022

Dalla bolla di accompagnamento al DDT: i differenti utilizzi

Redazione

Stampa
 

Nel 1978, con l’introduzione del D.P.R. n. 627 del 6 ottobre, è nata la bolla di accompagnamento. Questo strumento venne introdotto per far fronte alla necessità di monitorare in maniera più precisa la circolazione delle merci sul territorio italiano.

L’art. 1 prevedeva che i beni viaggianti dovessero essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.

Il documento doveva essere datato e numerato progressivamente e doveva contenere, in ogni caso, le seguenti indicazioni:

  • dati di identificazione del mittente;
  • natura, qualità e quantità, specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati;
  • dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;
  • dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora, se costituiti da unità;
  • aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

Il documento doveva essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni.

Uno degli esemplari veniva conservato dal mittente, gli altri due venivano ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conservava uno e consegnava l'altro al destinatario medesimo, contemporaneamente ai beni trasportati.

La norma prevedeva che tale documento dovesse accompagnare il trasporto dei beni viaggianti, ma non era prevista la sua emissione nel caso in cui fosse già stata emessa fattura.

La bolla di accompagnamento è stata soppressa nel 1996 e sostituita, in generale, dal documento di trasporto, ma il suo obbligo permane solo per particolari settori merceologici come, ad esempio, tabacchi e fiammiferi, prodotti assoggettati ad accisa e all’imposta di consumo.

Per questi prodotti, la bolla di accompagnamento non è solo obbligatoria, ma deve anche essere stampata presso tipografie autorizzate.

Il DDT

Come detto, il D.P.R. n. 472/96 ha introdotto il Documento di Trasporto (DDT) in sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento. Il DDT è un documento di natura fiscale, che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario.

Tale Documento ha assunto una funzione prettamente contabile, costituisce il presupposto per la successiva emissione della fattura differita ed è anche uno strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto (D.P.R. n. 441/1997).

Con la Circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E è stato chiarito che i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT. In tal caso, quest'ultimo "in base alle diverse esigenze aziendali, può (...) essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici”.

Il Documento di Trasporto rappresenta, comunque, la prova dell’avvenuta consegna dei beni; a tal fine è opportuno farsi controfirmare una copia dello stesso alla consegna dei beni.

Il DDT deve contenere l’indicazione di alcuni elementi obbligatori, così come disposto dall’art. 1 del D.P.R. n. 472/1996:

  • il numero progressivo;
  • la data di consegna; nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell’impresa, come precisato nella C.M. 249/E/1996 è necessario, comunque, indicare sul documento la data di consegna o trasporto;
  • le generalità dei soggetti coinvolti, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale in caso di imprese o società o nome e cognome in caso di persone fisiche. Va indicata poi la residenza o il domicilio e, in caso di soggetti non residenti, l’ubicazione della stabile organizzazione;
  • se il trasporto viene affidato a soggetti terzi, dovranno essere indicate le generalità dell’impresa trasportatrice, ma non quelle del soggetto che materialmente esegue il trasporto. Inoltre, nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori, è sufficiente indicare le generalità del primo di essi;
  • la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto del trasporto; per la quantità si deve reputare sufficiente l’indicazione in cifre, non essendo necessaria l’indicazione in lettere.

Il DDT deve essere emesso prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da più vettori, il DDT dovrà indicare "almeno le generalità del primo incaricato del trasporto", il quale, però, "non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni" sul DDT medesimo.

Al Documento di Trasporto è equiparato qualsiasi altro documento, (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché il documento contenga gli elementi essenziali sopra evidenziati.

Vi sono due circostanze previste dalla norma per le quali l’emissione del DDT è obbligatoria:

  • per potersi avvalere della fatturazione differita;
  • per la movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà.

Per quanto riguarda la prima casistica, occorre precisare che, nel caso di cessione di beni mobili, il termine di emissione della fattura varia a seconda che la consegna o la spedizione avvenga utilizzando il DDT (o un altro documento idoneo) o meno:

  • In caso di fatturazione immediata, quindi in assenza di un Documento di Trasporto, la fattura deve essere emessa entro il giorno di consegna di spedizione dei beni;
  • In caso di fatturazione differita, l’emissione della fattura andrà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o spedizione se la movimentazione dei beni risulti da Documento di Trasporto (o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione).

Il secondo caso in cui è obbligatorio emettere il DDT è quando vi sono movimentazioni di beni non destinati alla vendita e, quindi, quando non c’è un passaggio di proprietà (ad esempio nei casi di invio di beni omaggio, in conto visione, conto lavorazione, in conto deposito o comodato, in conto prova, in conto riparazione, ecc.).

Al fine di superare le presunzioni di acquisto e di cessione dei beni stessi previste dalla normativa IVA (art. 53 del D.P.R. n. 633/1972), sarà quindi necessario utilizzare un Documento di Trasporto che contenga l’espressa indicazione della causale non traslativa della proprietà.

Nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà del bene, la mancata segnalazione nel DDT della causale specifica sottintende automaticamente il passaggio di proprietà del bene e questo potrebbe risultare problematico nel caso di una eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il Documento di Trasporto è soggetto all’obbligo di conservazione:

  • ai fini fiscali, così come per gli altri documenti rilevanti ai fini IVA ex art. 39 del D.P.R. 633/1972, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta;
  • a fini civilistici, l’art. 2220 c.c. prevede che i documenti di trasporto debbano essere conservati, sia dall’emittente che dal destinatario, per dieci anni dalla data della loro emissione.

MVV e MVV elettronico

Per il settore vitivinicolo, oltre all’utilizzo del classico DDT, è previsto uno specifico documento di accompagnamento per le uve da vino. Tale documento è rappresentato dal “MVV” - Movimenti dei prodotti Vitivinicoli”, che può essere predisposto nelle seguenti modalità:

  • modello cartaceo;
  • formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità presenti sul portale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Per i trasporti effettuati interamente sul territorio italiano e nel raggio di distanza massimo di 70 km dal vigneto non è necessario compilare nessun documento.

In alcuni casi è necessario che il trasporto venga accompagnato da un documento di trasporto DDT:

  • Se il destinatario dell’uva è una cantina diversa da quella del produttore dell’uva o non è un privato consumatore e la distanza non supera i 70 km dal vigneto, è richiesta la compilazione di un DDT;
  • Quando la distanza del trasporto supera i 70 Km dal vigneto, è necessario che la merce venga scortata da un documento vitivinicolo (MVV o MVV-e).

Con l’entrata in vigore dei decreti del 30 ottobre 2020 e del 28 dicembre 2020, contenenti le disposizioni per l‘impiego del MVV-e, i modelli IT hanno cessato di essere documenti riconosciuti ai fini del trasporto dei prodotti vitivinicoli, pertanto, dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzarli in nessun caso.

 


Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA. Tutti i diritti sono riservati a ConsulenzaAgricola.it srl. L’utente può consultare i contenuti solo per fini professionali, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sono vietati usi diversi, inclusi duplicazione, diffusione, estrazione di dati e addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le violazioni comportano responsabilità civili e penali, con obbligo di risarcimento danni.

stampa-footer-2021 Dalla bolla di accompagnamento al DDT: i differenti utilizzi