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Forlì, 14/12/2022
Prot. n. 926/2022

D.D.L. Bilancio 2023: definizione agevolata atti di accertamento e liti pendenti

Redazione

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Il D.D.L. Bilancio 2023 prevede, tra l’altro, l’adesione e la definizione agevolata degli atti di accertamento, rettifica e liquidazione, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti e la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le diverse sanatorie delle controversie tributarie previste dalla Manovra di Bilancio. Seguiranno, poi, approfondimenti, in funzione dell’importanza e dell’urgenza.

Adesione e definizione agevolata degli atti di accertamento

In relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’art. 41 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede la definizione agevolata degli atti di accertamento non impugnati, per i quali non siano decorsi i termini per la presentazione del relativo ricorso.

In particolare, è prevista l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo relativamente agli:

  • accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/1997, relativi a:
    • Processi Verbali di Constatazione (PVC) consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
    • avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023) e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  • atti di accertamento con adesione relativi agli inviti (obbligatori) di cui all’art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, entro il termine previsto, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate.

In particolare, in caso di acquiescenza di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, per gli:

  • avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata richiede il versamento della sanzione irrogata, ridotta a 1/18, entro il termine di presentazione del ricorso;
  • atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata richiede il versamento della sanzione irrogata, ridotta a 1/18, e degli interessi applicati, entro il termine di presentazione del ricorso.

Le somme dovute, che non possono essere compensate con gli eventuali crediti a disposizione dei contribuenti, possono essere dilazionate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Per espressa previsione legislativa, dalla definizione in esame sono esclusi gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, D.Lgs. n. 167/1990.

Con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno definite le disposizioni attuative della nuova definizione agevolata degli atti di accertamento.

Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

L’art. 42 del D.D.L. Bilancio 2023 ripropone la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è ancora concluso con una pronuncia definitiva.

Dalla definizione in esame restano escluse le controversie riguardanti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.

La definizione agevolata delle controversie tributarie richiede il pagamento di un importo pari al valore della lite, individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Invece, qualora la controversia riguardi esclusivamente le sanzioni, il valore della lite è rappresentato dalla somma delle stesse.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa.

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite, differenziata in base al grado di giudizio:

  • 40% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • 15% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso, ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle sanzioni, è dovuto:

  • per intero, relativamente alla parte dell’atto confermata dalla pronuncia;
  • in misura ridotta (40% o 15%), per la parte di atto annullata.

Relativamente alle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono (ad esempio, sanzione per omessa o infedele dichiarazione), per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata in esame.

Ai fini dell’adesione alla definizione, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato, ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare, entro il 30 giugno 2023, un’apposita domanda di definizione.

Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.

La definizione si perfeziona per effetto della presentazione dell’apposita istanza e del pagamento, in autoliquidazione, degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023.

Le somme dovute, se d’importo superiore a 1.000 euro, possono essere dilazionate in un massimo di venti rate trimestrali. Il pagamento delle rate successive alla prima (da versare entro il 30 giugno 2023), sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30 settembre, il 20 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ciascun anno. Le somme dovute non possono essere compensate con gli eventuali crediti a disposizione del contribuente; è tuttavia possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio.

In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la mera presentazione della relativa istanza.

La presentazione della domanda di definizione agevolata non determina la sospensione della controversia definibile, sempre che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tale ipotesi, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Se entro tale data il soggetto interessato deposita, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata), il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

In relazione alle controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono nel periodo 1° gennaio - 31 luglio 2023.

L’eventuale diniego della definizione è notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali; lo stesso può essere impugnato entro i successivi sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale la lite è pendente.

Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine di impugnazione, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo, ovvero dalla controparte, entro il medesimo termine.

Qualora la parte interessata non presenti istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2024, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente dell’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno definite le disposizioni attuative della definizione agevolata in esame.

Conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti

In alternativa alla definizione agevolata di cui al paragrafo precedente, l’art. 43 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede la conciliazione agevolata delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare, detti atti impositivi possono essere definiti, entro il 30 giugno 2023, tramite un accordo conciliativo di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, ed il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.

Per espressa previsione legislativa, dalla definizione in esame sono escluse le liti riguardanti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.

Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (non è ammessa la compensazione con gli eventuali crediti a disposizione dei contribuenti).

Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Il mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate (compresa la prima) entro il termine di pagamento di quella successiva, determina la decadenza dalla conciliazione agevolata, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Rinunzia agevolata giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata di cui all’art. 42 del D.D.L. Bilancio 2023, l’art. 44 del D.D.L. Bilancio 2023 prevede anche la possibilità di rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione ed aventi ad oggetti atti impositivi.

In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesta:

  • la sottoscrizione dell’accordo;
  • il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori).

A seguito della rinuncia agevolata, il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti l’importo dovuto per la definizione.

Per espressa previsione legislativa, dalla definizione in esame sono escluse le liti riguardanti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.


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