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Forlì, 27/12/2022
Prot. n. 954/2022

Bonus energia e gas utilizzabili fino al 30 settembre 2023

Redazione

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Il D.D.L. di conversione del “Decreto Aiuti-quater” prevede la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

La Legge di conversione, sulla quale la compagine governativa ha posto la questione di fiducia, prevede anche la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca relativo al quarto trimestre 2022.

Bonus energia e gas

Come sopra anticipato, il D.D.L. di conversione del D.L. n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevede che i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 possano essere utilizzati in compensazione nel Modello F24 entro il maggior termine del 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno 2023).

È previsto, in particolare, che i crediti d’imposta relativi:

  • al terzo trimestre 2022 di cui all’art. 6, D.L. n. 115/2022;
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022 di cui all’art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, D.L. n. 144/2022;
  • al mese di dicembre 2022 di cui all’art. 1, commi 1 e 2, D.L. n. 176/2022;

possano essere utilizzati in compensazione per il pagamento di imposte e contributi entro il 30 settembre 2023.

La proroga al 30 settembre 2023 opera anche in relazione all’utilizzo in capo ai cessionari dei crediti d’imposta gas ed energia relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (è dunque assai probabile che il termine di presentazione della comunicazione di cessione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022, attualmente fissato al 21 giugno 2023, sia adeguato alla nuova scadenza del 30 settembre 2023).

Bonus carburante attività agricole e della pesca

Il D.D.L. di conversione del “Decreto Aiuti-quater” prevede poi la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 2, D.L. n. 144/2022, ossia del bonus per l’acquisto di carburanti riconosciuto alle imprese esercenti attività agricole e della pesca nel quarto trimestre 2022.

La proroga al 30 giugno 2023 opera anche in relazione all’utilizzo in capo ai cessionari del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti relativo al quarto trimestre 2022 (è dunque assai probabile che il termine di presentazione della comunicazione di cessione, attualmente fissato al 22 marzo 2023, sia adeguato alla nuova scadenza del 30 giugno 2023).

Infine, la Legge di conversione del D.L. n. 176/2022 dispone la proroga, dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, del termine entro il quale i beneficiari del credito d’imposta in esame devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, l’apposita comunicazione circa l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

 

 


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