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Forlì, 08/03/2023
Prot. n. 180/2023

La deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali per le società

Redazione

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Dal periodo d’imposta 2022, l’IMU sugli immobili strumentali è divenuta integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Precedentemente, fino all’esercizio 2021, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, l’IMU sugli immobili strumentali era deducibile nella misura del 60% (lo stesso vale per l’IMI della Provincia Autonoma di Bolzano e l’IMIS per quella di Trento).

Il progressivo aumento della deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo per l’IMU corrisposta per i beni strumentali ha origine con il D.L. n. 34/2019, il cui art. 3 ha modificato l’articolo 14, D.Lgs. n. 23/2011.

Sul tema dell’indeducibilità è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 262/2020, ha dichiarato: "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d'impresa."

Da ultimo, la Legge n. 160/2019, oltre a confermare la deducibilità dell’IMU nella misura del 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021, ha anticipato al periodo d’imposta 2022 l’integrale deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa (e di lavoro autonomo). L’imposta municipale resta invece indeducibile ai fini dell’IRAP.

Deducibilità IMU dal reddito d’impresa

Anno 2019

50%

Anno 2020

60%

Anno 2021

60%

Dall’anno 2022

100%

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati dal possessore esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, ossia gli immobili strumentali per natura o per destinazione, con esclusione degli immobili patrimonio e di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (i c.d. immobili merce).

IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA

Immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E

IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE

Immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza

Relativamente ai lavoratori autonomi, la natura strumentale dell’immobile è collegata all’utilizzazione esclusiva ed effettiva dello stesso per lo svolgimento dell’attività professionale, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.

Gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa (o di lavoro autonomo) e all’uso personale o familiare del contribuente (c.d. immobili ad uso promiscuo) non sono considerati strumentali e, pertanto, l’IMU corrisposta per gli stessi non è deducibile dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo).

Relativamente agli immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione, aventi quale oggetto dell’attività la locazione immobiliare, occorre distinguere tra gli immobili strumentali per natura (anche locati), per i quali l’IMU è deducibile nelle misure sopra indicate, e gli immobili abitativi, per i quali è prevista l’indeducibilità dell’IMU qualora locati e la deducibilità qualora gli stessi non siano locati ma utilizzati direttamente dalla società (ad esempio, come sede legale o amministrativa).

Applicazione del principio di cassa

Ai sensi dell’art. 99, comma 1, TUIR, l’IMU versata sugli immobili strumentali è deducibile secondo il principio di cassa (ossia, per l’ammontare corrisposto nel periodo d’imposta).

Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’applicazione del principio di cassa non determina, comunque, alcun disallineamento, poiché l’imposta municipale deve essere versata nell’esercizio di competenza della stessa.

Con la Circolare n. 10/E/2014 (§ 8.2 - IMU versata tardivamente), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IMU deve essere dedotta per cassa, ma nel rispetto del principio di competenza. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in particolare, la deduzione deve avvenire sulla base delle regole vigenti nel periodo d’imposta nel corso del quale deve essere effettuato il versamento, mentre la deduzione effettiva dal reddito è ammessa nel periodo d’imposta in cui il versamento è stato concretamente effettuato (ad esempio, qualora il versamento dell’IMU relativa al 2021 sia effettuato soltanto nel 2022, l’imposta è deducibile, in tale periodo d’imposta, nella misura del 60%).

Pertanto, una società che abbia versato, nel 2022, l’IMU del 2021, potendo dedurre solo il 60% dell’importo corrisposto, dovrà indicare il corrispondente valore (60% dell’importo versato) nel rigo RF55 del Modello Redditi SC 2023, riportando il codice “38”.

Come indicato a pagina 16 delle istruzioni ministeriali, la stessa società avrebbe dovuto compilare il rigo RF16 del Modello Redditi SC 2022, indicando l’intera IMU dovuta per l’anno 2021 per la quale non è stato effettuato il pagamento.

 

 


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