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Forlì, 09/03/2023
Prot. n. 183/2023

La regolarizzazione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi tardivamente

Redazione

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Con Provvedimento 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali mette a disposizione dei soggetti passivi IVA, e della Guardia di Finanza, le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini di Legge. La violazione può essere regolarizzata con l’istituto del ravvedimento operoso, o con talune delle diverse forme di definizione agevolata previste dalla c.d. Tregua fiscale.

L’attività di compliance dell’Agenzia delle Entrate

Come sopra anticipato, con Provvedimento 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali comunicare ai contribuenti titolari di Partita IVA le informazioni relative:

  • alle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, e verso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007;
  • ai corrispettivi telematici giornalieri memorizzati elettronicamente ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015;

che risultano trasmessi oltre i termini di Legge ossia, in relazione:

  • alle fatture elettroniche, oltre i termini stabiliti dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (nella generalità dei casi oltre i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);
  • ai corrispettivi telematici giornalieri, oltre i termini stabiliti dall’art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 (oltre i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione).

È previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate trasmetta ai titolari di Partita IVA un’apposita comunicazione, contenente l’invito a verificare le possibili irregolarità riscontrate, fornendo, direttamente o mediante un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni, i chiarimenti necessari a giustificare le presunte anomalie.

Tale comunicazione è recapitata al domicilio digitale del contribuente e alla Guardia di Finanza. Il contenuto della comunicazione e le relative informazioni di dettaglio possono essere consultati anche nel proprio Cassetto fiscale o nell’area riservata dell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.

Nella comunicazione sono rese disponibili le seguenti informazioni.

FATTURE ELETTRONICHE

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Numero delle fatture emesse in ritardo

Numero degli invii trasmessi in ritardo

Tipo fattura

ID invio

Tipo documento

Matricola dispositivo

Numero fattura/documento

Data di rilevazione

Data fattura/documento

Data di trasmissione

Data di trasmissione

 

Identificativo SDI file

 

Qualora le violazioni riscontrate dall’Amministrazione Finanziaria risultino effettivamente commesse, è possibile sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione dell’irregolarità.

La regolarizzazione spontanea, si ricorda, può essere effettuata a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Il ricorso al ravvedimento è invece precluso qualora sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.

L’opportunità di fruire della Tregua fiscale

Come, peraltro, indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel provvedimento in esame, qualora si intenda regolarizzare la propria posizione, è possibile avvalersi, entro il 31 marzo 2023, di talune delle definizioni agevolate introdotte dalla Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.

In particolare, qualora la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche o dei corrispettivi telematici non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA, è possibile fruire della sanatoria degli errori formali di cui all’art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022.

Tale sanatoria consente di regolarizzare le violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni stesse. Il pagamento può essere eseguito in due rate di pari importo, da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 (la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle predette somme e con la rimozione delle irregolarità commesse).

Qualora, invece, la tardiva trasmissione abbia determinato anche la tardiva liquidazione del tributo, la violazione diviene sostanziale ed è quindi possibile fruire (soltanto) del ravvedimento speciale di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (oltre che, naturalmente, del ravvedimento ordinario).

Tale definizione agevolata, esperibile in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, richiede il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023; sulle rate successive alla prima, da corrispondere entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità, o dell’omissione, ed il versamento (unica soluzione o prima rata) delle somme dovute entro il 31 marzo 2023.

L’omesso versamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di quella successiva, determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo ancora dovuto, della sanzione del 30% di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, sul residuo dovuto a titolo d’imposta, e degli interessi del 4% di cui all’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, a decorrere dal 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Il ravvedimento speciale è consentito a condizione che le violazioni non siano state ancora contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973. La regolarizzazione è invece espressamente esclusa per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero.


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