banner-stampe Disponibile il software per la compilazione delle definizioni agevolate delle controversie tributarie


Forlì, 16/03/2023
Prot. n. 203/2023

Disponibile il software per la compilazione delle definizioni agevolate delle controversie tributarie

Redazione

Stampa
 

Ieri l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software per la compilazione e l’inoltro online della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’articolo 1, commi 186 e seguenti, della Legge 197/2022. Tale strumento diventa il canale ordinario con il quale si potranno presentare le istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima Legge di Bilancio.

Infatti, con il Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si consentiva la presentazione della domanda via PEC all’Ufficio che è parte nel giudizio, in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica. Tale metodica deve quindi ritenersi superata.

Visto che il comunicato stampa che informa del nuovo canale per l’invio delle domande è stato pubblicato nel corso della giornata di ieri, si auspica che sia comunque concessa una certa elasticità in relazione alle eventuali domande che fossero state inviate dalla giornata di ieri.

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito dell’Agenzia si ricorda che vi sarà tempo fino al 30 giugno per chiudere le liti usufruendo della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Le domande devono essere presentate all’Agenzia-direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato-entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

In cosa consiste la definizione

La disposizione prevede la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane, pendenti, al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva.

Dalla definizione in esame restano escluse le controversie riguardanti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero degli Aiuti di Stato.

La definizione agevolata delle controversie tributarie richiede il pagamento di un importo pari al valore della lite, individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Invece, qualora la controversia riguardi esclusivamente le sanzioni, il valore della lite è rappresentato dalla somma delle stesse.

In sintesi, la misura consente i seguenti benefici:

  • In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa;
  • In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronunciagiurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite, differenziata in base al grado di giudizio:
    • 40% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
    • 15% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle sanzioni, è dovuto:
    • per intero, relativamente alla parte dell’atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
    • in misura ridotta (40% o 15%), per la parte di atto annullata.
  • Relativamente alle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
  • Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni, non collegate al tributo, possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della litein caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono (ad esempio, sanzione per omessa o infedele dichiarazione), per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata in esame.

Ai fini dell’adesione alla definizione, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare, entro il 30 giugno 2023, un’apposita domanda di definizione, utilizzando, da ieri, il nuovo strumento messo a disposizione dall’Amministrazione (per l’installazione del software accedere a questo link).

In particolare, per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda (esente da bollo) ed effettuato un distinto versamento.

La definizione si perfeziona per effetto della presentazione dell’apposita istanza e del pagamento, in autoliquidazione, degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023.

Le somme dovute, se d’importo superiore a 1.000 euro, possono essere dilazionate in un massimo di venti rate trimestrali. Il pagamento delle rate successive alla prima (da versare entro il 30 giugno 2023), sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30 settembre, il 20 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno di ciascun anno. Le somme dovute non possono essere compensate con gli eventuali crediti a disposizione del contribuente; è tuttavia possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio.

In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la mera presentazione della relativa istanza. Infine, ricordiamo che per quanto concerne i pagamenti, lo scorso 14 febbraio, con la Risoluzione 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel Modello F24 per fruire delle misure previste dalla tregua fiscale.


Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA. Tutti i diritti sono riservati a ConsulenzaAgricola.it srl. L’utente può consultare i contenuti solo per fini professionali, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sono vietati usi diversi, inclusi duplicazione, diffusione, estrazione di dati e addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le violazioni comportano responsabilità civili e penali, con obbligo di risarcimento danni.

stampa-footer-2021 Disponibile il software per la compilazione delle definizioni agevolate delle controversie tributarie