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Forlì, 05/04/2023
Prot. n. 256/2023

Rimborso e compensazione credito IVA trimestrale: il nuovo Modello IVA TR

Redazione

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Lo scorso 14 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello IVA TR al fine di recepire la riduzione delle percentuali di compensazione degli animali vivi della specie bovina e suina. Il modello deve essere presentato al fine di richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA maturato nel primo, secondo e terzo trimestre 2023. In relazione al credito IVA maturato nel primo trimestre 2023, il Modello IVA TR deve essere presentato entro il prossimo 2 maggio 2023.

La richiesta di rimborso e/o compensazione del credito IVA trimestrale

I soggetti passivi che nel trimestre precedente hanno realizzato un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e soddisfano almeno una delle condizioni di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), D.P.R. n. 633/1972, possono avanzare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel singolo trimestre.

 

Le condizioni per il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale

Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni

Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, art. 41, D.L. n. 331/1993, ecc.) per un ammontare almeno superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate

Acquisto e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale dei beni e servizi imponibili acquistati e importati

Effettuazione di operazioni non soggette a IVA per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate

Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale (indipendentemente dalla verifica dei requisiti di cui sopra)

 

La richiesta di rimborso e/o compensazione può riguardare il solo credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, senza dunque ricomprendere l’eventuale credito IVA maturato nel trimestre precedente.

Le due forme (rimborso e compensazione) possono essere utilizzate in alternativa tra loro o anche in concorso: ad esempio, è possibile richiedere un importo a rimborso e contemporaneamente utilizzare la parte residua in compensazione.

Il credito, inoltre, può essere recuperato per intero o solo parzialmente (lasciandone, ad esempio, una quota da utilizzare nelle successive liquidazioni IVA periodiche).

Al fine di richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, occorre presentare il Modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo).

 

I termini di presentazione del Modello IVA TR

1° trimestre 2023 (gennaio-marzo)

Entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo)

2° trimestre 2023 (aprile-giugno)

Entro il 31 luglio 2023

3° trimestre 2023 (luglio-settembre)

Entro il 31 ottobre 2023

 

Il credito IVA maturato nel quarto trimestre, invece, può essere recuperato solo in sede di Dichiarazione annuale IVA.

Lo scorso 14 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del Modello IVA TR, al fine di tener conto della riduzione delle percentuali di compensazione degli animali vivi della specie bovina e suina determinata dal mancato rinnovo della percentuale del 9,5% in vigore fino a tutto il 2022.

Allo stato attuale, in particolare, si applicano le seguenti percentuali di compensazione:

  • 7% per le cessioni di animali vivi della specie bovina;
  • 7,3% per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Il rimborso del credito IVA trimestrale

Il rimborso del credito IVA d’importo pari a 30.000 euro è erogato senza che sia richiesta la prestazione di alcuna garanzia.

Quando, invece, la richiesta di rimborso concerne importi superiori alla soglia di 30.000 euro, è necessario distinguere tra:

  • i soggetti considerati “a rischio”, che sono sempre tenuti a prestare la garanzia ai fini dell’esecuzione del rimborso;
  • i soggetti considerati “non a rischio”, che possono evitare di prestare la garanzia qualora presentino il Modello IVA TR munito del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la regolarità contributiva e la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

In particolare, nell’apposita sezione del Modello IVA TR, i soggetti “non a rischio” devono attestare, oltre alla regolare esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, la sussistenza dei seguenti requisiti patrimoniali:

  • il patrimonio netto, rispetto all’ultimo anno, non è diminuito di oltre il 40%;
  • il valore degli immobili iscritti non si è ridotto, rispetto all’ultimo anno, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
  • l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
  • per le società di capitali non quotate, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni e/o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

Tra i soggetti considerati “a rischio”, tenuti a prestare la garanzia per le richieste di rimborso IVA d’importo superiore a 30.000 euro, rientrano invece i contribuenti che:

  • esercitano l’attività d’impresa da meno di due anni, con esclusione delle start-up innovative e dei lavoratori autonomi;
  • nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al:
    • 10% degli importi dichiarati, se gli stessi non superano 150.000 euro;
    • 5% degli importi dichiarati, se gli stessi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 di euro;
    • 1% degli importi dichiarati o, comunque, a 150.000 euro, se gli stessi superano 1.500.000 di euro;
  • presentano l’istanza priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo), oppure della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • richiedono il rimborso del credito IVA all’atto della cessazione dell’attività.

I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il 2021 o a 8,5 quale media per il 2020-2021, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi, annuali e infrannuali, d’importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tali soggetti, inoltre, sono esonerati anche dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Poiché l’esonero riguarda sia la compensazione del credito risultante dal Modello IVA 2023 sia dei crediti trimestrali del 2023, l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50.000, si riferisce a tutte le richieste di compensazione avanzate nel corso dell’anno 2023.

L’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

L’utilizzo in compensazione orizzontale nel Modello F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro per le start up innovative), richiede la previa presentazione del Modello IVA TR munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. L’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale per importi pari o inferiori alla soglia di 5.000 euro è, invece, ammesso, senza condizioni, dal giorno successivo alla presentazione del Modello IVA TR.

Il credito IVA trimestrale, inoltre, può essere utilizzato in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 annui soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza (ad esempio, se il Modello IVA TR è presentato il 2 maggio, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal 12 maggio 2023).

La soglia di 5.000 euro deve essere determinata tenendo conto dei crediti trimestrali IVA chiesti in compensazione nei trimestri precedenti: ad esempio, se per il primo trimestre è richiesto in compensazione un credito IVA di 3.000 euro, nei trimestri successivi è possibile chiedere l'utilizzo in compensazione del credito maturato in seguito, senza che ricorra l’obbligo di apposizione del visto di conformità, solo entro un massimo di 2.000 euro.

Il limite di 5.000 euro deve poi essere calcolato distintamente a seconda che sia riferito al credito IVA annuale o a quello trimestrale. Di conseguenza, il contribuente che dispone sia di un credito IVA annuale, sia di crediti IVA trimestrali, può utilizzare in compensazione tali crediti nel corso dello stesso anno, poiché dispone di due distinti plafond IVA cui attingere (uno riferito al credito annuale maturato nell’anno precedente e l'altro ai crediti IVA trimestrali maturati nell’anno in corso).

La trasmissione dei Modelli F24 contenenti compensazioni di crediti tributari deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito utilizzato in compensazione e indipendentemente dal saldo finale della delega. Non è quindi ammesso il ricorso ai servizi di remote o di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito.

Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nel Modello F24 per la compensazione del credito IVA trimestrale.

 

I codici tributo per la compensazione del credito IVA trimestrale

1° trimestre 2023 (gennaio-marzo)

6036

2° trimestre 2023 (aprile-giugno)

6037

3° trimestre 2023 (luglio-settembre)

6038

 

L’importo del credito trimestrale che si intende utilizzare in compensazione nel Modello F24 concorre al raggiungimento del limite annuo massimo di compensazione, pari a 2 milioni di euro. La richiesta di rimborso del credito IVA non è invece soggetta ad alcun limite d’importo.

Qualora la richiesta di utilizzo in compensazione d’importi superiori alla soglia sia erroneamente presentata con un Modello IVA TR privo del visto o della sottoscrizione dell'organo di revisione contabile, il credito richiesto può essere utilizzato soltanto per importi inferiori a 5.000 (è comunque possibile presentare un Modello IVA TR integrativo, munito del visto di conformità, cosi da utilizzare in compensazione l'intero importo del credito IVA richiesto nell'istanza).

La rettifica e/o l’integrazione di un’istanza già presentata comporta, tuttavia, la presentazione di un nuovo Modello IVA TR completo in tutte le sue parti.

 


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