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Forlì, 26/04/2023
Prot. n. 303/2023

Imposta di bollo fatture elettroniche: termini e modalità di versamento

Redazione

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L’art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, verifichi e quantifichi l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per ciascun trimestre di riferimento, procedendo altresì ad integrare le fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Inoltre, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha emesso la fattura l’ammontare dell’imposta, della sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi dovuti.

Con Provvedimento 4 febbraio 2021, Prot. n. 34958/2021, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito le procedure telematiche per l’integrazione delle fatture elettroniche e le tempistiche a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari delegati, per la consultazione e la variazione dei dati dalla stessa proposti.

È previsto, in particolare, che entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, siano predisposti:

  • l’Elenco A, non modificabile, riportante le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio, assoggettate all’imposta di bollo (ossia, con il campo “Bollo virtuale” compilato);
  • l’Elenco B, modificabile, riportante le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio, non assoggettate all’imposta di bollo ma per le quali, sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi indicati dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento, si ritiene che l’imposta risulti dovuta.

Tali elenchi sono messi a disposizione del soggetto emittente la fattura, o del suo intermediario delegato, nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le fatture del secondo trimestre), i contribuenti possono quindi confermare o modificare i dati indicati nell’Elenco B (in mancanza di variazioni, le integrazioni e le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate).

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 20 settembre per le fatture emesse nel secondo trimestre), l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture transitate dal Sistema di Interscambio nel trimestre.

 

Emissione e-fatture

Pubblicazione elenchi

Termine variazione dati

Comunicazione importo dovuto

1° trimestre

Entro il 15 aprile

Entro il 30 aprile

Entro il 15 maggio

2° trimestre

Entro il 15 luglio

Entro il 10 settembre

Entro il 20 settembre

3° trimestre

Entro il 15 ottobre

Entro il 31 ottobre

Entro il 15 novembre

4° trimestre

Entro il 15 gennaio anno successivo

Entro il 31 gennaio anno successivo

Entro il 15 febbraio anno successivo

 

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere quindi effettuato:

  • per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre dell’anno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (ossia, rispettivamente, entro il 31 maggio, il 30 novembre e il 28 febbraio dell’anno successivo);
  • per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (ossia, entro il 30 settembre).

Tuttavia, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre risulti pari o inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (ossia, al 30 settembre).

Inoltre, qualora l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno risulti complessivamente pari o inferiore a 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo può essere posticipato al termine previsto per il versamento dell’imposta di bollo relativa al terzo trimestre.

 

Emissione e-fatture

Imposta di bollo

Termini di versamento

1° trimestre

> 5.000 euro

31 maggio

≤ 5.000 euro

30 settembre *

2° trimestre

> 5.000 euro

30 settembre

1° e 2° trimestre

≤ 5.000 euro

30 novembre

3° trimestre

Qualsiasi importo

30 novembre

4° trimestre

Qualsiasi importo

28 febbraio anno successivo

* Il termine deve essere osservato qualora l’imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre risulti complessivamente superiore a 5.000 euro.

 

Il versamento può essere effettuato a mezzo Modello F24 o, in alternativa, mediante l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito diretto sul conto corrente del contribuente.

Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nella Sezione Erario della delega di pagamento.

 

Trimestre di riferimento

Codice tributo

1° trimestre

2521

2° trimestre

2522

3° trimestre

2523

4° trimestre

2524

 

Qualora il versamento riguardi più trimestri poiché l’importo dovuto per uno o più trimestri è risultato non superiore alla soglia di 5.000 euro, il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.

In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate invia un’apposita comunicazione al contribuente, con indicazione dell’ammontare:

  • dell’imposta dovuta;
  • della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3 (codice tributo “2525”);
  • degli interessi, calcolati fino all’ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione (codice tributo “2526”).

Il versamento delle somme richieste deve essere quindi effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (una volta decorso tale periodo, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate).


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