Come noto, l’art. 1, comma 45, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2023, le aliquote del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1, commi da 198 a 209, Legge n. 160/2019.
In particolare, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.
Al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), il credito d’imposta è riconosciuto, anche per il 2023, con le seguenti aliquote “maggiorate”:
- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.
Invece, il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto:
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica è poi riconosciuto:
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Infine, il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è riconosciuto:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni di euro;
- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
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credito d’imposta |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2031 |
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Ricerca & Sviluppo |
10%, massimo 5 milioni di euro * |
10%, massimo 5 milioni di euro |
10%, massimo 5 milioni di euro |
10%, massimo 5 milioni di euro |
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Innovazione tecnologica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
== |
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Design e Ideazione estetica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
5%, massimo 2 milioni di euro |
== |
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Innovazione 4.0 e Green |
10%, massimo 4 milioni di euro |
5%, massimo 4 milioni di euro |
5%, massimo 4 milioni di euro |
== |
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* Salvo credito d’imposta potenziato per le Regioni del Mezzogiorno (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese). |
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L’esposizione dei crediti d’imposta nel Modello Redditi 2023
In relazione al credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nei Modelli Redditi 2023 è richiesta l’indicazione di ulteriori informazioni rispetto agli scorsi anni.
Nel periodo d’imposta 2022, si ricorda, il credito d’imposta era riconosciuto nelle misure di seguito riepilogate.
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credito d’imposta |
2022 |
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Ricerca & Sviluppo |
20%, massimo 4 milioni di euro * |
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Innovazione tecnologica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
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Design e Ideazione estetica |
10%, massimo 2 milioni di euro |
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Innovazione 4.0 e Green |
15%, massimo 2 milioni di euro |
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* Salvo credito d’imposta potenziato per le Regioni del Mezzogiorno (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese e 45% per le piccole imprese). |
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Come anticipato in premessa, le istruzioni per la compilazione dei Modelli Redditi 2023, relativi al periodo d’imposta 2022, richiedono l’indicazione di ulteriori informazioni rispetto agli scorsi anni.
In particolare, nella sezione IV del quadro RU devono essere compilati appositi nuovi righi, distinti in base a ciascuna fattispecie agevolabile, nei quali vanno indicati i costi sostenuti nel periodo d’imposta 2022:
- a rigo RU100, devono essere indicate le spese per le attività di ricerca e sviluppo;
- a rigo RU101, devono essere indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica;
- a rigo RU102, devono essere indicate le spese per le attività di design e ideazione estetica.
Tuttavia, rispetto ai precedenti Modelli Redditi 2022, i nuovi righi RU100, RU101 e RU102 richiedono un maggior dettaglio dei costi. Ad esempio, in relazione al credito per ricerca e sviluppo, a rigo RU100 è prevista l’indicazione separata di tutte le categorie di spese agevolabili, con il dettaglio delle spese per i neoassunti (colonna 1A) e del numero dei neoassunti (colonna 1B), nonché le specifiche spese agevolabili per le quote di ammortamento ed i canoni di locazione relative ai software (colonna 2A).
Inoltre, le nuove istruzioni prevedono che a rigo RU100, colonna 8, sia riportata anche la base di calcolo del credito d’imposta, con espressa indicazione dell’ammontare complessivo delle spese agevolabili, al netto delle altre sovvenzioni e dei contributi a qualunque titolo ricevuti in relazione alle stesse spese ammissibili.
Le indicazioni circa la base di calcolo del credito d’imposta sono richieste anche ai fini della compilazione del rigo RU101 (colonne 7, 14 e 22) e del rigo RU102 (colonna 7).
I contribuenti che hanno sostenuto le spese di cui ai righi RU100, RU101 e RU102 nel periodo d’imposta 2021, sono altresì tenuti a indicare i summenzionati importi nei nuovi righi RU153, RU154 e RU155.
Da ultimo, nella sezione IV è prevista la compilazione dei nuovi righi:
- RU150, ove sono richieste le informazioni necessarie per accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi;
- RU151, ove sono richieste le informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.
Relativamente al credito “potenziato” per le attività di “Ricerca & Sviluppo” svolte nelle Regioni del Mezzogiorno, è richiesta l’indicazione separata della maggiorazione a rigo RU5.
In particolare, nel rigo RU5 devono essere indicati:
- a colonna 1, la maggiorazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- a colonna 3, l’ammontare complessivo del bonus maturato nel periodo d’imposta 2022, incluso l’importo di colonna 1.
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per il Mezzogiorno si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n 651/2014. In relazione a tale maggiorazione, è quindi richiesta anche la compilazione del rigo RS401.
Infatti, nella tabella contenuta nelle istruzioni ai Modelli Redditi relativa ai codici Aiuti di Stato è previsto l’apposito codice aiuto “61”, e le specifiche tecniche prevedono la compilazione del rigo RS401 qualora a rigo RU1 sia indicato il codice credito “L1” e sia compilato il rigo RU5, colonna 1 (ove deve essere indicato lo specifico credito in esame).
Redazione
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