banner-stampe Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0: ridenominazione del codice tributo “6936”


Forlì, 04/08/2023
Prot. n. 576/2023

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0: ridenominazione del codice tributo “6936”

Redazione

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Come noto, l’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020, è intervenuto sulla disciplina istitutiva del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0 di cui all’Allegato A, Legge n. 232/2016.

Tale disposizione prevede, in particolare, che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti misure.

 

Investimenti beni materiali Industria 4.0

Ammontare dell'investimento

Credito d'imposta

Fino a 2.500.000 di euro

20% del costo di acquisizione

Superiore a 2.500.000 e fino a 10.000.000 di euro

10% del costo di acquisizione

Superiore a 10.000.000 e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili)

5% del costo di acquisizione

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

 

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 45/E del 27 luglio 2023, quest’ultima ha ridenominato il codice tributo “6936”, istituito dalla precedente Risoluzione n. 3/E/2021, in: “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020”.

Il codice tributo deve essere esposto nel Modello F24, Sezione Erario, nella colonna “Importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Quale “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di entrata in funzione del bene, nel formato “AAAA”.


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