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Forlì, 30/10/2023
Prot. n. 798/2023

Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: modalità di regolarizzazione

Redazione

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Nell’ambito della Risposta a Interpello n. 450 del 20 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle modalità di regolarizzazione delle violazioni costituite dall’omessa fatturazione e dalla mancata presentazione della Dichiarazione IVA annuale.

In tale documento di prassi, in particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha reso interessanti chiarimenti sulla regolarizzazione:

  • della tardiva presentazione della dichiarazione di inizio attività;
  • della mancata fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili;
  • dell’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
  • dell’omesso versamento dell’imposta dovuta;
  • della mancata tenuta delle scritture contabili ai fini IVA;

mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

In relazione al primo punto, ossia alla tardiva presentazione della dichiarazione di inizio attività, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tale violazione è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs n. 471/1997, da 500 a 2.000 euro. La sanzione può essere ridotta a un quinto del minimo (100 euro) in caso di regolarizzazione della dichiarazione effettuata entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio.

La presentazione tardiva, ancorché spontanea, della dichiarazione di inizio o variazione dell’attività è dunque sempre sanzionabile e, pertanto, ai fini della rimozione della violazione, è sempre necessario il ricorso al ravvedimento operoso.

Con riguardo all’omessa fatturazione, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che è necessario provvedere, per ciascun periodo d’imposta interessato dalle violazioni, all’emissione delle fatture mancanti (la data di emissione da riportare sul documento coincide con quella di trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, mentre quella dell'operazione corrisponde al giorno di incasso del corrispettivo).

Allo stesso modo, la regolarizzazione delle omesse Comunicazioni dati liquidazioni IVA periodiche richiede la presentazione delle comunicazioni omesse, sempre che la regolarizzazione non avvenga direttamente con la Dichiarazione annuale IVA o successivamente alla sua presentazione.

Anche la regolarizzazione dell’omessa dichiarazione presuppone la presentazione del Modello IVA, oltre al versamento dell'imposta eventualmente dovuta e degli interessi. In questo caso occorre tuttavia considerare che in caso di presentazione del Modello IVA successiva allo spirare del novantesimo giorno successivo alla scadenza di Legge, la dichiarazione si considera comunque omessa.

La regolarizzazione delle sopraindicate violazioni richiede il versamento delle sanzioni previste per:

  • l’omessa fatturazione (e registrazione) delle operazioni (sanzione ordinaria pari al 90% dell’imposta non fatturata, con un minimo di 500 euro per ciascuna comunicazione);
  • l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (sanzione ordinaria da 500 a 2.000 euro); l’omesso versamento dell'imposta dovuta (sanzione ordinaria pari al 30% dell’IVA dovuta);
  • l’omessa presentazione della dichiarazione.

Tali sanzioni possono essere ridotte mediante l’istituto del ravvedimento operoso (la misura della riduzione applicabile dipende dalla tempistica della regolarizzazione spontanea). Tuttavia, per l’omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l'applicazione della sanzione fissa di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (pari a 250 euro), solo nell'ipotesi in cui tale versamento sia stato effettuato entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione.

Una volta superato tale termine, pur in presenza di una imposta pagata, deve essere comunque applicata la sanzione proporzionale di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

Nell’ambito dei suddetti limiti, pertanto, la sanzione prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, può ritenersi assorbita da quella di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Infine, relativamente alle violazioni degli obblighi di tenuta della contabilità, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la mancata tenuta e conservazione delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalla normativa IVA, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 471/1997, da 1.000 a 8.000 euro. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. La stessa è invece irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'IVA complessivamente superiori, nell'esercizio, a 50.000 euro.

Tali violazioni possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso (e con l’istituzione dei libri e registri mancanti), senza che sia tuttavia ammesso il ricorso all’istituto del cumulo giuridico. In questa ipotesi, peraltro, occorre considerare che la sanzione è da considerarsi unica per le scritture ed i documenti che non sono stati tenuti e conservati nel rispetto della Legge.

Tale unicità delle violazioni è tuttavia limitata al singolo periodo d’imposta, e non può dunque trovare applicazione qualora i comportamenti omissivi siano stati reiterati in più periodi d’imposta.


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