In mancanza di principi contabili che disciplinino il corretto trattamento contabile dell’assegnazione di beni ai soci, si analizzano le indicazioni fornite dal CNDCEC, che individua tre particolari situazioni che si possono verificare, a seconda che i soci attribuiscano al bene assegnato un valore pari, superiore oppure inferiore al suo valore netto contabile.
Così come previsto dall’art. 1, commi 100-105, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), le società di persone e le società di capitali possono effettuare l’assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili, purché gli stessi non siano strumentali per destinazione, e di beni mobili registrati purché non strumentali.
A fronte di questa operazione nasce il problema di individuare le modalità di registrazione contabile del differenziale di valore generato dall’operazione, ovvero della differenza tra il valore di assegnazione e il valore contabile del bene oggetto dell’assegnazione stessa.
Considerando che non ci sono particolari disposizioni dettate dai principi contabili nazionali, si ritiene ragionevole fare riferimento a quanto contenuto nel documento del CNDCEC del 26 marzo 2016.
Secondo il documento CNDCEC, l’assegnazione dei beni ai soci può avvenire:
- contestualmente alla distribuzione dell’utile d’esercizio;
- in sede di ripartizione di riserve (di utili o di capitale);
- in sede di riduzione del capitale sociale, come nei casi di recesso o di liquidazione della partecipazione del socio.
In ogni caso, ciò che è da considerare per contabilizzare correttamente l’operazione è il valore del bene assegnato al socio e, in particolare, è possibile che si verifichi una delle seguenti situazioni:
- i soci attribuiscono al bene assegnato un valore superiore al suo valore netto contabile;
- i soci attribuiscono al bene assegnato un valore pari al suo valore netto contabile;
- i soci attribuiscono al bene assegnato un valore inferiore al suo valore netto contabile.
Valore del bene superiore al valore netto contabile
Quando il valore del bene ceduto è superiore al valore netto contabile, si andrà a generare una plusvalenza che dovrà essere rilevata in Conto Economico alla voce A.5 - Altri ricavi e proventi.
In sede di delibera di assegnazione deve essere rilevato il debito verso il socio assegnatario e, contestualmente, si riduce in contropartita una posta di Patrimonio Netto. Successivamente, al momento dell’assegnazione, si dovrà stornare a valore contabile il bene assegnato al socio, eliminare il debito verso il socio assegnatario e, da ultimo, rilevare a Conto Economico la plusvalenza.
Valore del bene uguale al valore netto contabile
Quando il valore del bene ceduto è il medesimo del valore netto contabile, non si genera alcun effetto reddituale.
In sede di delibera dell’assegnazione va rilevato il debito verso il socio assegnatario per il valore di assegnazione e, contestualmente, si dovrà ridurre in contropartita una posta di Patrimonio Netto (utile dell’esercizio, riserva o capitale sociale).
Successivamente, al momento dell’assegnazione, dovrà essere stornato il bene assegnato per il suo valore contabile, eliminando il debito verso il socio.
Valore del bene inferiore al valore netto contabile
Infine, può capitare che il valore del bene ceduto sia inferiore al valore netto contabile e, in tal caso, si andrà a generare una minusvalenza da rilevare in Conto Economico (voce B.14 - Oneri diversi di gestione).
Anche in tale circostanza occorrerà rilevare il debito verso il socio assegnatario in sede di delibera di assegnazione, riducendo in contropartita una posta di Patrimonio Netto. Successivamente, al momento dell’assegnazione, occorrerà stornare a valore contabile il bene assegnato al socio, eliminare il debito verso il socio e, da ultimo, rilevare in Conto Economico la minusvalenza.
Redazione
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