In scadenza i termini per la comunicazione del titolare effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust, in base alla recente normativa antiriciclaggio.
Il titolare effettivo è individuato dall’art. 20 comma 1 del c.d. Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007): “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”. I commi successivi dell’art. 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione. Lo stesso Decreto (v. art. 21 commi 1 e 3) obbliga:
- le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro di cui al D.P.R. 361/2000;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia
a comunicare la propria titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle Imprese.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT), l’Italia ha istituito il registro dei titolari effettivi, in attuazione delle Direttive n. 849/2015 e 843/2018 dell’Unione Europea, ossia le Direttive Antiriciclaggio.
Stando a quanto previsto dalla norma, l’obbligo di comunicare la propria titolarità effettiva ricade su:
- le imprese dotate di personalità giuridica (anche se costituite in forma consortile):
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative.
- Le persone giuridiche private di cui all’art. 1 comma 2 lett. h) del Decreto 55/2022;
- I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali ex art. 1 comma 2 lett. r) del Decreto 55/2022;
- Gli istituti giuridici affini al trust di cui all’art. 1, comma 2 lett. g) del Decreto 55/2022.
Per individuare chi sia il titolare effettivo, occorre fare riferimento a quanto riportato nel Decreto menzionato, secondo cui, nelle imprese dotate di personalità giuridica, il titolare effettivo, nel caso in cui sia una società di capitali:
- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Nelle persone giuridiche private, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto, il titolare effettivo è individuato nei soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio (i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione).
Per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, l’art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del Decreto Antiriciclaggio.
La comunicazione del titolare effettivo
La comunicazione del titolare effettivo va fatta all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente ed è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMIT con Decreto 12 aprile 2023.
Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate, pertanto ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta.
Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è comunque prevista una comunicazione periodica annuale, quindi si dovrà periodicamente comunicare la titolarità effettiva anche se nulla è cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. Tale adempimento va effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva, cui sono tenute:
- le imprese persone giuridiche già costituite al 9 ottobre 2023;
- le persone giuridiche private già costituite al 9 ottobre 2023;
- i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023.
La scadenza da rispettare è il sessantesimo giorno successivo alla data indicata, ossia entro il giorno 11 dicembre 2023.
Per i soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023, le scadenze da rispettare sono:
- per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- per le persone giuridiche private neocostituite, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
- per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti, la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.
Casi particolari
Unioncamere ha pubblicato il Manuale Operativo per l’invio delle comunicazioni e, in tale documento, vengono affrontate diverse casistiche di difficile interpretazione. Come è noto, le azioni/quote di partecipazione possono essere oggetto di usufrutto, nuda proprietà, pegno oppure di comproprietà; inoltre, su di esse possono insistere dei vincoli come il sequestro o il pignoramento.
Tale circostanza deve essere valutata in sede di comunicazione della titolarità effettiva. Per questo motivo, in assenza di specifici indirizzi ministeriali, Unioncamere riporta quanto generalmente previsto dalla Legge, fermo restando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente dall’accordo tra le parti o dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nello specifico:
- in caso di usufrutto (o di nuda proprietà), all’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili e, pertanto, lo stesso sarà individuabile quale titolare effettivo. Tuttavia, se in base agli accordi intervenuti tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo proprietario che l’usufruttuario sono individuabili come titolari effettivi se la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale sociale;
- in caso di pegno, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art. 2352 C.C.) salvo diverso accordo con il socio-debitore. Il creditore pignoratizio va quindi normalmente individuato come titolare effettivo;
- in caso di sequestro, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano al custode (salvo diverso provvedimento del Giudice). Quest’ultimo è quindi individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione sequestrata superi il 25% del capitale sociale;
- in caso di comunione, l’art. 1105 C.C. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l’atto da compiere rientri nell’ordinaria amministrazione. Questi può quindi essere individuato quale titolare effettivo se la partecipazione in comunione supera il 25% del capitale sociale.
- se la partecipazione sociale che forma oggetto di comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione. In questo caso, appare plausibile che l’amministratore possa dichiarare titolare effettivo tutti i comproprietari, salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.
Redazione
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