Dal 31 ottobre 2023, hanno ripreso a decorrere tutti i termini relativi alla c.d. agevolazione Prima Casa che, si ricorda, erano stati sospesi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sul punto si ricorda che l’art. 24, D.L. n. 23/2020, ha originariamente accordato la sospensione dei termini Prima Casa dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. In seguito, la Legge di conversione del D.L. n. 183/2020 ha posticipato il termine finale della sospensione al 31 dicembre 2021. Tale termine è stato poi prorogato al 31 marzo 2022 ad opere dell’art. 3, comma 5-septies, D.L. n. 228/2021. Da ultimo, l’art. 3, comma 10-quinquies, D.L. n. 198/2022, ha ulteriormente sospeso i termini Prima Casa previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, nonché il termine previsto dall’art. 7, Legge n. 448/1998, per il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Complessivamente, sommando le sospensioni stratificatesi, il “blocco” dei termini è dunque durato ben tre anni, otto mesi e nove giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023).
La sospensione riguarda, in particolare:
- il termine di 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto entro cui l’acquirente di una Prima Casa deve trasferire la sua residenza nel Comune ove si trova l’immobile;
- il termine di un anno dal rogito del nuovo acquisto entro il quale l’acquirente di una Prima Casa, già proprietario di un’altra casa precedentemente acquistata beneficiando sempre dell’agevolazione, è tenuto a vendere quest’ultima;
- il termine di un anno entro il quale il venditore di una casa comprata con l’agevolazione e poi alienata prima del decorso dei cinque anni deve comprare un’altra abitazione al fine di non subire la decadenza dal beneficio fiscale;
- il termine di un anno tra il precedente acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa di cui all’art. 7, Legge n. 448/1998.
La sospensione concerne anche i termini dell’agevolazione Prima Casa Under 36. Invece, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, non sono stati oggetto di sospensione:
- il termine di cinque anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza dal beneficio;
- il termine di tre anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione;
- il termine di tre anni per l’accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpare in uno solo.
Dal 31 ottobre 2023 i termini Prima Casa sono ripartiti da dove si erano fermati, ovvero da principio qualora avrebbero dovuto cominciare a decorrere nel corso del periodo di sospensione (ad esempio, ipotizzando un contribuente che abbia acquistato, in data 20 aprile 2022, un immobile abitativo con l’agevolazione Prima Casa, impegnandosi a trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito, senza la sospensione lo stesso avrebbe dovuto trasferire la residenza nel Comune entro il 20 ottobre 2023; invece, per effetto della sospensione, il termine di 18 mesi ha iniziato a decorrere solo dal 31 ottobre 2023 e, pertanto, il contribuente dovrà trasferire la residenza nel Comune in cui ha acquistato la prima casa entro il 30 aprile 2025).
In buona sostanza, in tutti i casi in cui i termini Prima Casa avrebbero dovuto cominciare a decorrere dopo il 1° aprile 2022 (ma non oltre il 30 ottobre 2023), questi hanno iniziato a decorrere da 31 ottobre 2023 e, pertanto, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza scadrà il 30 aprile 2025; scadranno invece il 31 ottobre 2024, il termine annuale per la rivendita della ex prima casa, il termine di un anno per il riacquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale (per evitare la decadenza da alienazione infraquinquennale) ed il termine di un anno per il riacquisto della prima casa al fine di ottenere il credito d’imposta.
Redazione
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