banner-stampe D.D.L. Bilancio 2024: riproposta la rottamazione del magazzino


Forlì, 14/11/2023
Prot. n. 840/2023

D.D.L. Bilancio 2024: riproposta la rottamazione del magazzino

Redazione

Stampa
 

Nell’ambito del D.D.L. Bilancio 2024 è riproposta la c.d. rottamazione del magazzino, ossia la possibilità, per le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali, di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all’effettiva consistenza fisica delle stesse. Tale adeguamento richiede il versamento di una imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l’eliminazione delle esistenze iniziali, dell’IVA.

Soggetti interessati

Come sopra anticipato, l’art. 20 del D.D.L. Bilancio 2024 ripropone la c.d. rottamazione del magazzino, ossia la possibilità di adeguamento delle esistenze iniziali di cui all’art. 92, TUIR, già prevista in passato dalla Legge n. 488/1999.

La disposizione è applicabile da parte degli esercenti attività d’impresa che, ai fini della redazione del bilancio di esercizio, non adottano i Principi contabili internazionali.

Ambito oggettivo

L’adeguamento in esame interessa le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati di cui all’art. 92, TUIR, relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (ossia, nella generalità dei casi, le esistenze iniziali alla data del 1° gennaio 2023).

Dall’adeguamento restano invece escluse le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, TUIR.

Modalità di adeguamento

La rottamazione del magazzino può essere effettuata con le seguenti modalità:

  • eliminazione, totale o parziale, delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

L’adesione alla rottamazione del magazzino deve essere richiesta nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, ossia nel Modello Redditi 2024.

In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento richiede il versamento:

  • dell’IVA determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, da un apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad IVA o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili, e il volume d’affari;
  • dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fissata in misura pari al 18% e applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA ed il valore delle esistenze iniziali eliminato.

In caso di iscrizione di valori, invece, è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18%, da applicare al valore iscritto (in questo caso non è dovuto alcun importo ai fini IVA).

L’adeguamento delle esistenze iniziali determina l’aumento delle quantità di beni presenti alla fine dell’esercizio 2022, non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

Da ultimo, si evidenzia che l’imposta sostitutiva dovuta, sia per l’eliminazione che per l’iscrizione di valori, è indeducibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Termini e modalità di versamento

Le somme dovute a titolo di IVA e di imposta sostitutiva devono essere versate in due rate di pari importo, da corrispondere:

  • prima rata, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta;
  • seconda rata, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Il mancato pagamento delle somme dovute non comporta la decadenza dall’adeguamento effettuato, ma determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

Gli effetti della regolarizzazione

L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti a seguito delle variazioni effettuate sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

Limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione, l’Amministrazione Finanziaria non può utilizzare i nuovi valori ai fini dell’accertamento dei periodi d’imposta precedenti il 2023.

L’adeguamento non ha tuttavia rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024).


Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA. Tutti i diritti sono riservati a ConsulenzaAgricola.it srl. L’utente può consultare i contenuti solo per fini professionali, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sono vietati usi diversi, inclusi duplicazione, diffusione, estrazione di dati e addestramento di sistemi di Intelligenza Artificiale. Le violazioni comportano responsabilità civili e penali, con obbligo di risarcimento danni.

stampa-footer-2021 D.D.L. Bilancio 2024: riproposta la rottamazione del magazzino