Come ogni anno, in vista delle festività natalizie, sia le imprese che i professionisti organizzano cene o pranzi di Natale per i dipendenti e non solo.
Per questo motivo, occorre fare il punto sul corretto trattamento fiscale ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi di tali eventi.
In prima battuta è necessario verificare se l’evento è partecipato dai dipendenti o se allo stesso partecipano anche i clienti. In secondo luogo, va analizzato se le spese sostenute rientrano o meno nell'ambito delle spese di rappresentanza.
Spese per eventi a cui partecipano solo dipendenti
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E/2009, ha precisato che le spese sostenute dall’impresa per le feste e i ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose e nazionali, sono da considerarsi spese di rappresentanza se all’evento partecipino soltanto i dipendenti dell’impresa.
Infatti, qualora non vi fosse alcun cliente presente, non sarebbe possibile sostenere che sia stata svolta attività promozionale.
Per questo motivo, quindi, le spese sostenute per gli eventi natalizi cui partecipano soltanto i dipendenti dell’impresa rientrano tra le liberalità a favore dei dipendenti, deducibili con il doppio limite:
- del 75% del costo sostenuto (art. 109, comma 5, TUIR), come per le spese per alberghi e ristoranti;
- del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, comma 1, TUIR), come risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Ai fini IVA l’imposta corrisposta su tali spese è interamente indetraibile siccome connessa a costi privi del requisito dell’inerenza con l’esercizio d’impresa.
Infine, ai fini IRAP, il costo è deducibile solo per i soggetti che applicano il metodo da bilancio, mentre è indeducibile per i soggetti che determinano l’imposta con il metodo fiscale.
Spese per eventi a cui partecipano anche soggetti terzi
Come anticipato, qualora alle cene di Natale partecipino anche soggetti terzi, è possibile affermare che si sta svolgendo un’attività promozionale.
Per questo motivo, quindi, stando anche a quanto chiarito dalla Circolare sopra citata dell’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute sono qualificabili come spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno:
- dell'1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
- dello 0,6% dei ricavi e proventi da 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro;
- dello 0,4% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni di euro.
Ai fini IVA, le spese sostenute risultano interamente indetraibili.
Redazione
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