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come spesso accade, a fine anno, per gli studi, per gli imprenditori ed i lavoratori autonomi è il momento in cui si comincia a tracciare un bilancio delle attività svolte durante l’anno ma, al tempo stesso, occorre fare anche delle valutazioni di opportunità e sulle possibili leve che la fiscalità consente di azionare. spesso per la medesima attività sono previsti regimi fiscali opzionali e merita valutare l’opportunità di optare per un diverso regime. altre volte, l’incremento del fatturato, dei ricavi o dei compensi impone la necessità di mutare il regime fiscale adottato oppure di fare delle valutazioni per contenere il carico fiscale, nel rispetto della normativa vigente, attraverso scelte che possono anche anticipare (o ritardare) operazioni già pianificate. alcune agevolazioni prevedono inoltre una diversa applicazione nel corso degli anni ed un termine. vediamo di seguito alcuni degli aspetti più comuni che riguardano le attività economiche. regime iva. le imprese agricole applicano, quale regime iva naturale, il c.d. regime speciale agricolo di cui all’art. 34 del d.p.r. 633/1972. si tratta di un regime semplificato che, per le vendite di prodotti agricoli e ittici da parte dei produttori agricoli, consente una detrazione forfettaria dell’iva sulla base di percentuali stabilite per gruppi di prodotti dal ministro delle finanze in collaborazione con il ministro per le politiche agricole. le aliquote iva standard si applicano ai singoli prodotti, tranne per le transazioni con soggetti che seguono il regime speciale, per le quali si usano le aliquote corrispondenti alle percentuali stabilite (ad esempio nel caso di conferimento del prodotto ad una cooperativa). in alcuni casi, le percentuali di compensazione potrebbero risultare meno convenienti rispetto all’applicazione dell’ordinario regime di detrazione previsto dall’art.19. una valutazione di tale aspetto è opportuno che sia fatta annualmente e non solo con lo sguardo a ciò che è avvenuto nel corso dell’anno, ma avendo anche riguardo alla valutazione delle possibili modifiche nell’attività svolta e in relazione agli investimenti previsti nel breve termine. i repentini aumenti dei costi dei prodotti e, conseguentemente, dei servizi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, come pure l’avvio di attività che hanno consentito la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti possono rendere fiscalmente svantaggioso il regime speciale iva (art. 34). lo stesso vale anche qualora si intendano avviare degli investimenti a partire dal prossimo anno. le conseguenze di una perdita fiscale data dalla svantaggiosa applicazione del regime speciale va ulteriormente soppesata qualora l’impresa agricola determini il reddito analiticamente. come abbiamo già evidenziato in altre informative, è noto l’orientamento dell’amministrazione circa la deduzione del costo fiscale emergente dall’applicazione del regime speciale. in queste circostanze è consentito alle imprese agricole optare per il regime iva ordinario. con tale regime, l’iva delle vendite rappresenta un debito verso l’erario, mentre l’iva relativa agli acquisti rappresenta un credito e, qualora tale valore sia superiore al precedente, la differenza rappresenta un credito per l’impresa che potrà essere portato in detrazione nelle successive liquidazioni oppure, a determinate condizioni, potrà essere compensato con altri tributi o chiesto a rimborso. l’opzione per il regime iva ordinario è vincolante per un triennio e fa decadere da alcune semplificazioni proprie del regime ex art. 34 (ad esempio, impone l’obbligo di certificare i corrispettivi tramite registratore telematico), inoltre, nel caso di imprese che conferiscono i loro prodotti alle cooperative, occorrerà darne tempestiva informazione anche a questi soggetti che, in genere, provvedono per conto del socio conferente all’emissione delle fatture elettroniche. occorre anche considerare che il passaggio dal regime iva speciale a quello normale consente di recuperare una parte dell’iva relativa agli acquisti effettuati con il precedente regime. in particolare, come previsto dall’articolo 19-bis2, in caso di mutamento del regime di detrazione dell’imposta, si procede alla rettifica dell’iva limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati ed ai beni ammortizzabili. per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione, ovvero nei quattro anni successivi, ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (per i fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione). le disposizioni relative all’articolo 19-bis2 hanno carattere generale, pertanto si applicano (al contrario) anche in caso di passaggio dal regime iva ordinario a quello speciale. inoltre, le rettifiche disposte dall’articolo 19-bis2 trovano applicazione ogni qual volta vi sia il passaggio ad un regime che ha un diverso regime di detrazione, ad esempio, nel caso di un soggetto in regime forfettario, si opta per il regime ordinario (e viceversa). l’eventuale opzione per un diverso regime iva comporta un adeguamento dal punto di vista contabile e documentale a partire dal 1° gennaio 2024. imposte sui redditi. le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura, quando sono svolte da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, prevedono una tassazione dei redditi su base catastale ( e con metodo c.d. a parametri per i redditi di allevamento eccedenti le potenzialità del fondo) oppure attraverso l’applicazione di criteri forfettari (art. 56-bis, tuir), basati sull’applicazione di particolari coefficienti di redditività per le attività agricole connesse (agriturismo, produzione di energia, fornitura di servizi, ecc.). tali soggetti, per i redditi eccedenti i limiti dell’art. 32 e per i redditi derivanti dalle attività agricole connesse, possono optare per la tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 56 del tuir. la legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha esteso la tassazione su base catastale (art. 32 tuir), su opzione, alle snc, alle sas, alle srl ed alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (opzione prevista dall’art. 1 comma 1093, l. 296/2006). dal 2015, a seguito della modifica del comma 423, art. 1, della legge 266/2005, anche “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini irpef ed ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 442”. anche in questo caso gli imprenditori ed i loro consulenti sono chiamati a valutare le opportunità concesse dal legislatore, mutando, in presenza dei necessari requisiti, il proprio regime di determinazione del reddito. redazione ©riproduzione riservata
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