Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della Riforma fiscale in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, in vigore dal 13 gennaio 2024. Il provvedimento contiene alcune norme specifiche in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) che, oltre a prevedere la semplificazione dei connessi adempimenti, potenziano il relativo regime premiale.
Le novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale
L’art. 5, D.Lgs. n. 1/2024, prevede che nell’ambito delle attività di revisione periodica degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, siano altresì svolte attività finalizzate alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli indici stessi, al fine di garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Inoltre, al fine di semplificare la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA, il successivo art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, prevede che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili ai soggetti ISA, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici.
L’individuazione degli elementi e delle informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità di messa a disposizione dei dati al contribuente è demandata ad un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La norma in esame prevede poi che con gli stessi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che annualmente approvano i modelli ISA, si proceda ad una progressiva riduzione dei dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA.
L’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, dispone l’anticipazione delle tempistiche entro le quali l’Amministrazione Finanziaria rende disponibili i software relativi agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
È previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti cui si applicano gli ISA, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici:
- entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
- entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dall’anno 2025.
Il potenziamento del regime premiale
Come noto, gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dal D.L. n. 50/2017 in sostituzione degli Studi di settore, consentono di valutare l’affidabilità fiscale (su una scala da 1 a 10) di imprese e lavoratori autonomi, garantendo, ai contribuenti più meritevoli, l’accesso a uno specifico regime premiale.
In particolare, è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, imposte dirette e IRAP;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e di cui all’art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973.
L’art. 14, D.Lgs. n. 1/2024, interviene ora, incrementandole, sulle soglie per l’apposizione del visto di conformità e per la prestazione della garanzia.
In particolare, con la modifica dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), D.L. n. 50/2017, è disposto:
- l’incremento da 50.000 euro a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;
- l’incremento da 50.000 euro a 70.000 euro annui dell’importo del credito IVA per il quale è possibile richiedere il rimborso senza che sia richiesto il visto di conformità o la prestazione della garanzia;
- l’incremento da 20.000 euro a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
Sul punto, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 1/2024, chiarisce che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che individua i livelli di affidabilità fiscale per la graduazione dei benefici premiali, ferme restando le attuali soglie di esonero, potrà correlare l’applicazione delle più alte soglie a livelli di affidabilità fiscale maggiori (ad esempio, ai soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9; in relazione al periodo d’imposta 2022, si ricorda, il regime premiale è stato accordato ai contribuenti con un punteggio almeno pari a 8).
Redazione
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