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Forlì, 08/04/2025
Prot. n. 269/2025

Bonus ZES Unica Agricoltura e Mezzogiorno: aggiornate le istruzioni ed i modelli di comunicazione

Redazione

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Lo scorso 28 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni delle comunicazioni richieste per la fruizione del credito d’imposta ZES Unica Agricoltura, riconosciuto a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e in quello della pesca e dell’acquacoltura. 

In data 31 marzo 2025, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle comunicazioni richieste per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno.


IN BREVE

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare sia il modello sia le relative istruzioni per le comunicazioni richieste ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto per gli investimenti nella c.d. ZES Unica Agricoltura. Tale agevolazione è destinata alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nei settori forestale, della pesca e dell’acquacoltura. Successivamente, il 31 marzo 2025, la stessa Agenzia ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle comunicazioni obbligatorie per beneficiare del credito d’imposta riferito agli investimenti realizzati nella ZES Unica del Mezzogiorno.


Bonus ZES Unica Mezzogiorno

Come noto, l’art. 1, commi da 485 a 491, Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, ha prorogato anche per l'anno 2025 il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nella c.d. ZES Unica del Mezzogiorno, di cui all’art. 16, D.L. n. 124/2023.

Il bonus, in particolare, opera a favore delle imprese che, dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE;
  • nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori delle zone assistite, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento d’importo inferiore a 200.000 euro.

All’agevolazione sono stati attribuiti 2.200 milioni di euro per l’anno 2025. In ogni caso, il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, nel periodo 31 marzo - 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati sono altresì tenuti a trasmettere una comunicazione integrativa, nel periodo 20 novembre - 2 dicembre 2025, con cui attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

Con Provvedimento 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato tali modelli di comunicazione, definendo altresì le relative modalità di trasmissione telematica (si veda la nostra Circolare n. 132/2025).

La trasmissione della comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal soggetto beneficiario o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Invece, per la trasmissione della comunicazione integrativa deve essere utilizzato il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

A distanza di due mesi dalla pubblicazione del Provvedimento 31 gennaio 2025, prot. n. 25972/2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione richiesti per la fruizione del bonus ZES Unica 2025.

In particolare, lo scorso 28 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un documento riepilogativo delle modifiche apportate alle istruzioni (Aggiornamento ZES Unica, Aggiornamento ZES Unica Agricoltura).

Con riguardo al modello per la prenotazione del credito d’imposta, sono state apportate le seguenti modifiche alle relative istruzioni di compilazione:

  • a pagina 5, nel Quadro B, “Dati della struttura produttiva”, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati: … - nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria” è stata aggiunta la seguente frase: “Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’IVA relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile.”;
  • a pagina 7, nel Quadro E:
    • la denominazione “Estremi fatture e certificazione” è stata sostituita dalla seguente “Estremi fatture”;
    • nel capoverso “- in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.

Con riguardo al modello della comunicazione integrativa, invece, sono state apportate le seguenti modifiche alle relative istruzioni di compilazione:

  • a pagina 2, nel paragrafo “Dati dell’impresa beneficiaria”, le parole “qualora coincidano” sono state sostituite con le parole “qualora non coincidano”;
  • a pagina 3, nel Quadro A, “Dati relativi al progetto di investimento e al credito di imposta”, nel capoverso “Nel rigo A2, casella 8,” dopo le parole “progetto di investimento,” sono state inserite le parole “al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile).”;
  • a pagina 6, nel Quadro B, “Dati della struttura produttiva”, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati: … - nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria” è stata aggiunta la seguente frase “Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’IVA relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile. L’indetraibilità dell’IVA deve risultare dalla certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del decreto.”;
  • a pagina 8, nel Quadro E, nel capoverso “- in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.

Bonus ZES Unica Agricoltura

Come noto, l’art. 1, commi da 544 a 546, Legge n. 207/2024, c.d. “Legge di Bilancio 2025”, ha prorogato per l'anno 2025 il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nella ZES Unica specifica per il settore agricolo, di cui all’art. 16-bis, D.L. n. 124/2023.

Il bonus, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, opera a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE;
  • nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori delle zone assistite, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento d’importo inferiore a 50.000 euro.

All’agevolazione sono stati attribuiti 50 milioni di euro per l’anno 2025. Tuttavia, ai fini del rispetto di tale limite di spesa, è previsto che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario, sia pari all'importo del contributo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà comunicata da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2025. Detta percentuale sarà ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare totale dei crediti d'imposta richiesti. Qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% del contributo richiesto.

In ogni caso, il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e dal Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022. Inoltre, le grandi imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli possono beneficiare del credito d'imposta a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate, nel periodo 31 marzo - 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati sono altresì tenuti a trasmettere una comunicazione integrativa, nel periodo 20 novembre - 2 dicembre 2025, con cui attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2025, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

Con Provvedimento 31 gennaio 2025, prot. n. 25986/2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato tali modelli di comunicazione, definendo altresì le relative modalità di trasmissione telematica (si veda la nostra Circolare n. 127/2025).

La trasmissione della comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal soggetto beneficiario o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Invece, la trasmissione della comunicazione integrativa deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta, aggiornando il modello e le istruzioni per la fruizione del bonus ZES Unica Agricoltura 2025.

In particolare, lo scorso 31 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un documento riepilogativo delle modifiche apportate ai modelli e alle relative istruzioni.

Con riguardo al modello per la prenotazione del credito d’imposta, sono state apportate le seguenti modifiche alle relative istruzioni di compilazione:

  • a pagina 1, nel paragrafo “A cosa serve il modello e chi lo utilizza”, nel terzo capoverso le parole “dall’art. 4” sono sostituite dalle parole “dall’art. 14”;
  • a pagina 4, nel Quadro B, “Dati della struttura produttiva”, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati: … - nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria.” è stata aggiunta la seguente frase: “Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’IVA relativa a spese fatturabili nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile.”;
  • a pagina 6, nel Quadro E, nel capoverso “- in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.

Nel modello per la prenotazione del bonus, invece, a pagina 3, nella “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, alla lettera u), le parole “colonna 9” sono sostituite con le parole “colonna 8”.

Al modello della comunicazione integrativa, invece, sono state apportate le seguenti modifiche alle relative istruzioni di compilazione:

  • a pagina 2, nel riquadro “Dati dell’impresa beneficiaria”, dopo le parole “va indicato il codice fiscale” è stato inserito tra parentesi “(e la partita IVA, qualora non coincidano)”;
  • a pagina 4, nel Quadro B, “Dati della struttura produttiva”, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati: … - nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria” è stata aggiunta la seguente frase “e l’importo dell’IVA nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile. L’indetraibilità dell’IVA deve risultare dalla certificazione di cui all’art. 5, comma 11, del decreto.”;
  • a pagina 7, nel Quadro E, nel capoverso “- in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.

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