L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una corposa Circolare per chiarire tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni fiscali. Di seguito una sintesi illustrativa dei contenuti principali.
Con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni fiscali, nel quadro della riforma avviata dalla Legge Delega n. 111/2023. Viene introdotto il nuovo art. 16-ter TUIR che, dal 2025, impone un tetto alle detrazioni per i redditi sopra i 75.000 euro, calcolato in base al reddito netto (esclusa l’abitazione principale) e al numero di figli a carico. Restano escluse dal limite alcune spese come quelle sanitarie e mutui pre-2025. La circolare chiarisce inoltre il calcolo del reddito di riferimento e ricorda le modifiche a detrazioni scolastiche e per cani guida.
Premessa
Nel corso degli anni, le politiche fiscali hanno portato all’introduzione e alla frequente modifica delle norme in materia di detrazioni d’imposta, generando un quadro complesso e articolato. Tale complessità ha reso necessario l’intervento ricorrente dell’Agenzia delle Entrate, che pubblica guide e circolari esplicative per riepilogare le varie tipologie di detrazione, i requisiti richiesti e le modalità di fruizione. Con la Legge n. 111/2023, che ha conferito al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale, si è prospettata finalmente l’opportunità di procedere a una razionalizzazione organica di questa disciplina. Infatti, la legge delega stabilisce che la revisione delle detrazioni fiscali debba avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
- Razionalizzazione e semplificazione: ridurre il numero e la complessità delle detrazioni, eliminando quelle meno efficaci o obsolete, per rendere il sistema più trasparente e accessibile.
- Equità e progressività: garantire che le detrazioni siano distribuite in modo equo tra i contribuenti, tenendo conto della capacità contributiva e favorendo le fasce di reddito medio-basse.
- Efficienza e orientamento agli obiettivi: mantenere o introdurre detrazioni che incentivino comportamenti virtuosi, come investimenti in efficienza energetica, istruzione e salute, assicurando che tali misure siano efficaci nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Coerenza con le politiche europee: allineare il sistema delle detrazioni fiscali agli standard e alle raccomandazioni dell'Unione Europea, evitando distorsioni e garantendo la compatibilità con il diritto comunitario.
Per ora, salvo le opportune sforbiciate al Superbonus ed agli altri bonus edilizi, operate con urgenza per ovvie questioni di finanza pubblica, non pare che vi sia un chiaro intento nel voler ridurre la complessità di questa materia, tanto che è servita una circolare di 19 pagine solo per spiegare le modalità di calcolo delle detrazioni in applicazione delle novità introdotte dall’ultima Legge di bilancio.
Riordino delle detrazioni – Art. 16-ter TUIR
La Legge 207/2024 ha inserito nel TUIR il nuovo articolo 16-ter che prevede, dal 1° gennaio 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, un limite massimo alle detrazioni fiscali spettanti per oneri e spese sostenuti. Tale limite si calcola in base a:
- reddito complessivo (escluso quello dell’abitazione principale e relative pertinenze);
- numero di figli a carico (compresi figli adottivi, affidati e conviventi del coniuge deceduto).
L’intento della norma è quello di attuare una progressiva riduzione dell’ammontare degli oneri e delle spese detraibili all’aumentare del reddito, prevedendo una mitigazione a questa regola in presenza di famiglie numerose o con figli con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992.
Dal 2025, al fine della determinazione degli oneri e delle detrazioni spettanti si dovrà tener conto:
- delle regole ordinariamente previste per le singole disposizioni agevolative (inclusi i limiti e le percentuali di detrazione);
- delle prescrizioni di cui all’art. 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del TUIR (introdotti dalla Legge 160/2019);
- delle nuove prescrizioni previste dall’art. 16-ter,
Ricordiamo che il comma 3-bis e seguenti, dell’art. 15, TUIR, ha già disposto una limitazione alle detrazioni in funzione del reddito del contribuente. In base a tali disposizioni le detrazioni fiscali spettano:
- Interamente se il reddito complessivo non supera 120.000 euro;
- Sono parzialmente ridotte se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro, secondo la formula: (240.000 - reddito complessivo) / 120.000.
Per determinare il reddito complessivo ai fini del comma 3-bis, non si considera il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.
Il comma 3-quater mitiga parzialmente la misura disponendo che alcune spese danno sempre diritto alla detrazione piena, indipendentemente dal reddito complessivo:
- Interessi su mutui per acquisto o costruzione abitazione principale;
- Spese sanitarie.
Tale misura, non essendo abrogata, convive con le nuove disposizioni contenute nell’articolo 16-ter.
I chiarimenti sull’art. 16-ter
Con la Circolare 6/E/2025, l’Agenzia ricorda che nell’ammontare delle detrazioni ammesse entro i limiti fissati dall’articolo 16-ter occorre includere anche quelle sostenute per i familiari di cui all’art. 12 del TUIR. In particolare, dal 2025, è possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse
- del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- degli ascendenti conviventi.
Con riferimento al calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e dele spese detraibili, il calcolo viene fatto moltiplicando
- l’importo base riportato al comma 2, dell’articolo 16-ter (000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro; 8.000 euro per redditi oltre 100.000 euro)
- per il coefficiente diversificato in base al numero dei figli a carico, indicato al successivo comma 3 (0,50 in assenza di figli a carico; 0,70 in presenza di 1 figlio; 0,85 in presenza di 2 figli; 1,00 in presenza di 3 o più figli o almeno un figlio con disabilità).
Per il computo dei figli a carico la condizione deve sussistere nell’anno di sostenimento delle spese o degli oneri detraibili. I figli nati in corso d’anno si computano sempre per intero. Inoltre si computano anche i figli per i quali si beneficia dell’Assegno unico universale e quelli che hanno superato i limiti di età definiti dall’art. 12, per i quali il contribuente non beneficia delle detrazioni per figli a carico.
Esempio: un contribuente con 80.000 euro di reddito e due figli a carico potrà detrarre spese fino a 14.000 € x 0,85 = 11.900 euro.
Seguendo tale esempio, in base alle indicazioni dell’Agenzia, qualora gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori a euro 11.900, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente dovrà individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative.
Spese escluse dal limite
Non concorrono al massimale:
- Spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c, TUIR);
- Investimenti in start-up innovative e PMI innovative;
- Detrazioni forfettarie (es. cani guida per non vedenti);
- Rate di spese sostenute prima del 1° gennaio 2025;
- Mutui e assicurazioni stipulati entro il 2024.
Calcolo de reddito di riferimento
Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili (art. 16-ter TUIR), il reddito complessivo del contribuente va determinato escludendo il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, come previsto dall’art. 10, comma 3-bis del TUIR.
Tuttavia, nel cosiddetto reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, vanno inclusi anche:
- i redditi soggetti a cedolare secca;
- i redditi in regime forfettario;
- i benefici ACE;
- le mance ricevute dai lavoratori del settore ricettivo e ristorativo, soggette a imposta sostitutiva.
Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), si considera il reddito effettivo e non quello concordato.
Meccanismo di riduzione oltre i 120.000 euro di reddito
Con reddito tra 75.000 e 120.000 euro, il contribuente può usufruire per intero delle detrazioni di cui all’art. 15 TUIR, entro il limite massimo determinato dal meccanismo del 16-ter.
Per redditi oltre i 120.000 euro, le detrazioni (non escluse esplicitamente) si riducono progressivamente fino ad annullarsi a 240.000 euro (art. 15, TUIR).
Per illustrare meglio le novità introdotte sui limiti alle detrazioni, la circolare propone 4 esempi.
Infine, l’Agenzia ha ricordato le modifiche intervenute per le detrazioni spettanti per la frequenza scolastica e per il mantenimento dei cani guida per i non vedenti:
- Il limite massimo per la detrazione del 19% delle spese scolastiche (scuole dell’infanzia, primo ciclo e scuole secondarie) è elevato a 1.000 euro per alunno o studente.
- La detrazione forfettaria per il mantenimento dei cani guida viene portata da 000 a 1.100 euro e non è più soggetta al limite di spesa annua complessivo previsto nelle versioni normative precedenti.
Redazione
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