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Forlì, 27/11/2015
Prot. n. 345/2015

L'indennizzo assicurativo non sconta le imposte


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Il Ministero dell’Economia con la risposta al question time del 26 novembre 2015 ha chiarito che gli indennizzi assicurativi percepiti a seguito di un evento calamitoso sono esclusi da tassazione se riguardano il danno emergente, mentre scontano le imposte dirette se relativi al lucro cessante.

Per meglio comprendere i chiarimenti offerti dal Mistero offriamo qui di seguito una generica definizione delle due ipotesi di danno.

  • Lucro cessante: si concretizza nel mancato reddito futuro causato dall’evento calamitoso. L’indennizzo è percepito in sostituzione di un reddito.
  • Danno emergente: si sostanzia in una diminuzione patrimoniale del soggetto che ha subito l’evento calamitoso.

Per quanto concerne il risarcimento avente ad oggetto il lucro cessante il Ministero chiarisce che in questa ipotesi i proventi percepiti a seguito dell’evento calamitoso devono essere ricompresi nel reddito complessivo del percipiente e assoggettate a tassazione.

In sostanza, trova applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 6, comma 2, del Dpr 917/86, in base al quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti in perdite di redditi, anche in forma assicurativa, sono considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Restano, invece, escluse da tassazione quelle somme corrisposte a titolo di “danno emergente”, ovvero quelle somme che hanno la funzione di reintegrazione patrimoniale.

 



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