Arriva un bonus a favore di chi decide di investire nelle strutture produttive del Mezzogiorno: per chi acquisisce nuovi beni mobili strumentali, è previsto un credito d’imposta in misura variabile a seconda delle dimensioni dell’investitore.
La Legge di Stabilità 2016, all’art. 1 commi 98-108, ha introdotto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che, dall’1/1/2016 al 31/12/2019, nell’ambito di un progetto d’investimento iniziale (secondo la definizione data dall’art. 2 punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 651/2014), acquisiscono beni strumentali nuovi, come macchinari, impianti e attrezzature varie. Questa acquisizione può avvenire tramite l’acquisto o la locazione finanziaria dei sopracitati beni.
La concessione di questo credito d’imposta è prevista per gli investimenti fatti nelle strutture produttive delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché alle imprese del settore creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si applica nemmeno alle aziende in difficoltà.
L’ammontare del credito d’imposta consiste nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. Il credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento dedotti nel periodo d’imposta, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per quelle medie e 15 milioni per quelle grandi.
Per gli investimenti fatti tramite contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, esclusi i costi di manutenzione.
Il credito non è cumulabile con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammessi al beneficio.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei termini e nelle modalità che verranno stabiliti da un apposito provvedimento, che verrà emanato entro il 28/02/2016 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’impresa in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, nonché nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo.
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