Le melanzane grigliate e surgelate vanno assoggettate all’aliquota IVA del 4%, essendo da qualificare come “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati”, così come previsto dal punto 6 della parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.
Così si è pronunciata la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6325 del 10 novembre 2015, depositata il 1° aprile 2016, sul ricorso presentato da una società calabrese contro un avviso di accertamento per il mancato pagamento di IRPEG, IRAP e IVA per l’anno 2002.
Nell’accertamento, l’Agenzia contestava l’erronea applicazione dell’aliquota del 4% anziché quella del 10%; la mancata contabilizzazione di tutti i ricavi di vendita, stanti le significative differenze risultanti tra i prodotti presenti in fattura e quelli risultanti dai documenti di trasporto; nonché, sulla base di questo, la fatturazione di operazioni inesistenti.
La Commissione Tributaria Regionale, dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, riteneva illegittimo l’accertamento limitatamente alla parte relativa alla differenza riscontrata tra fatture emesse ed operazioni svolte, in quanto causata da palesi errori svolti dagli accertatori. La CTR, comunque, confermava l’applicabilità dell’IVA nella misura del 10%.
Così l’azienda produttrice ricorreva in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 633/1972 nella parte in cui la Commissione Tributaria aveva ritenuto applicabile alle melanzane grigliate l’aliquota del 10%, anziché del 4% prevista per i prodotti surgelati anche se cotti.
Per valutare correttamente la situazione, sottolineano gli Ermellini, è necessario valutare concretamente il processo produttivo del bene. Nel caso in esame, le melanzane venivano preventivamente grigliate, poi congelate secondo apposite procedure.
Tale trattamento, qualificato da cottura e successivo congelamento, faceva rientrare il prodotto finale tra quelli individuati dal punto 6 della parte seconda della Tabella A allegata al Decreto IVA. Le melanzane così prodotte, infatti, erano da qualificarsi come “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati”, a cui è applicabile l’aliquota ridotta del 4%.
Le melanzane, quindi, non potevano essere qualificate, come aveva affermato la CTR, come “ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri” o come “ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico” così come previsto dai punti 69 e 70 della parte III della già richiamata Tabella A.
La classificazione operata, chiude la Cassazione, va svolta a prescindere dalla circostanza che il prodotto, in seguito, possa essere immerso nell’olio: ciò non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali.
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