C’è grande fermento nel mondo dei produttori e commercianti di tartufo: nelle prossime settimane, infatti, molte cose potrebbero cambiare. Dalla giornata di ieri è all’esame del Senato il disegno di legge europea 2015 (n. 2228/2016), su cui è già stato approvato un emendamento che potrebbe modificare significativamente il settore.
La prima importante novità riguarda l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufi. Come noto, da sempre tali prodotti scontano l’imposta con l’aliquota ordinaria, oggi quantificata nel 22%.
A seguito dell’inserimento dei tartufi nel novero dei prodotti agricoli, operato dal Reg. UE 1308/2013 (e ribadito nella risposta n. 2766/2014 del Parlamento Europeo), anche la normativa interna pare prossima ad adeguarsi in tal senso.
Nell’emendamento approvato, infatti, si legge che alla Tabella A, parte III, del DPR 633/1972 “è aggiunto il seguente: “20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”; sono inoltre eliminate le esclusioni di cui ai numeri 21 e 70 della stessa.
Ciò comporterebbe l’abbassamento dell’aliquota per le cessioni dei tartufi dal 22% al 10%.
L’emendamento presentato al Senato, inoltre, introduce una significativa novità riguardo alla disciplina fiscale che regola l’acquisto dei tartufi da raccoglitori occasionali.
Oggi si prevede che per tali operazioni, il soggetto passivo IVA che acquista tartufi da raccoglitori occasionali privi di partita IVA deve emettere autofattura e versare la relativa imposta, senza esercitare il diritto di detrazione.
Tale disciplina, che venne introdotta dalla Legge finanziaria 2005 (art. 1 comma 109 della L. 311/2004) è stata più volte censurata dall’Unione Europea.
Il nuovo meccanismo, introdotto dal nuovo art. 25-quater del DPR 600/1973, elimina l’obbligo di autofatturazione e prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, sui compensi corrisposti dai compratori.
Tale ritenuta avrà un’aliquota pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito IRPEF (attualmente al 23%), applicata sull’ammontare dei corrispettivi pagati ridotti del 22% a titolo di deduzione forfettaria.
Per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori occasionali, inoltre, permane l’obbligo di comunicare annualmente alle Regioni la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza dello stesso. Al momento della vendita, inoltre, sarà necessario certificare provenienza del prodotto, data di raccolta e data di commercializzazione.
Per il venditore in possesso della qualifica di “raccoglitore occasionale” sarebbe confermato, invece, l’esonero dagli obblighi contabili, ai sensi dell’art. 1 comma 109 della legge finanziaria 2005.
Concludendo, si ricorda che tali novità si applicheranno soltanto a decorrere dal 60° giorno a partire dall’entrata in vigore della legge stessa la quale, giova precisarlo, è al momento ancora oggetto di discussione nelle camere del Parlamento.
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