Tante volte si sente parlare nell’ambito del processo penale di un soggetto che si costituisce parte civile all’interno del procedimento.
Tale facoltà è fornita dall’art. 74 del codice di procedura penale che prevede, proprio tramite questo strumento, la possibilità di esercitare l’azione civile all’interno del procedimento penale mediante tale costituzione. Essa può essere esercitata dal soggetto al quale il reato abbia creato un danno o, se quest’ultimo è deceduto, dai suoi eredi, anche a mezzo di procuratore speciale.
In buona sostanza, quindi, la costituzione di parte civile altri non è che la richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. all’interno del processo penale. Il soggetto danneggiato, quindi, può tramite questo strumento ottenere le restituzioni patrimoniali ed il risarcimento economico nei confronti dell’imputato che ha, a questi, causato il danno.
Oltre che verso i soggetti che hanno materialmente compiuto il fatto lesivo, la costituzione di parte civile spetta anche contro tutti i responsabili civili, ossia contro tutti quei soggetti che, pur materialmente non colpevoli del reato, debbano rispondere per il fatto commesso dall’imputato ai sensi degli artt. 2047 e seguenti del codice civile. Ad esempio, il datore di lavoro è civilmente obbligato per i danni compiuti dal proprio dipendente.
Per potersi costituire parte civile, occorre essere assistiti da un avvocato e occorre non attendere l’evoluzione del procedimento penale. L’atto formale di costituzione, infatti, dev’essere presentato, a pena di decadenza, all’udienza preliminare davanti al GUP, oppure all’udienza dibattimentale prima dell’inizio del dibattimento stesso.
Serve precisare, infine, che la costituzione di parte civile non preclude la possibilità di procedere alla richiesta di risarcimento danni nell’ambito del processo civile. Se, infatti, il giudice decide di escludere la parte civile dal processo penale, ovvero quest’ultimo termina con un patteggiamento, sarà sempre possibile per il danneggiato agire in sede civile per ottenere il proprio risarcimento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA