Le istruzioni al MODELLO UNICO 2016 sembrano penalizzare le società che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, infatti, l’Agenzia pare intenzionata ad erodere in maniera significativa il numero delle componenti di reddito riconducibili all’interno del reddito agrario.
Un’importante novità riguarda i canoni percepiti per l’affitto o la locazione di fabbricati ad uso abitativo, terreni agricoli e fabbricati strumentali che per le società in opzione non potranno essere più ricompresi nel reddito agrario (dovranno essere esclusi dal totale dei ricavi da portare in diminuzione dal reddito). Queste considerazioni riguardano anche il caso in cui i ricavi siano marginali, ossia non superiori al 10% dei ricavi complessivi, rispetto all’attività agricola principale.
Tale scelta operativa non può essere condivisa: i ricavi conseguiti a titolo di locazione di terreni o fabbricati dovrebbero essere esenti se si tratta di terreni agricoli o fabbricati di pertinenza in quanto, tali beni perdono il carattere della strumentalità per effetto della locazione. Pertanto, essi dovrebbero concorrere a formare il reddito sulla base delle risultanze catastali secondo quanto previsto dall’art. 90 del TUIR.
Ricordiamo che possono optare per la determinazione del reddito su base catastale le società di persone, le SRL e le cooperative purché le stesse rispettino i requisiti delle società agricole ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 99/2004.
Per poter essere qualificate come tali, devono esercitare esclusivamente attività ex art. 2135 c.c. e riportare nella ragione o denominazione sociale la dicitura “società agricola”.
In merito al concetto dell’ “esercizio esclusivo delle attività agricole” il D.L. 179/2012 ha modificato l’art. 2 del D. Lgs. 99/2004 precisando che “Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi.”
L’esercizio dell’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, come chiarito dalla circolare 50/E/2010, non fa venir meno gli obblighi relativi alle modalità di tenuta della contabilità che restano quelle previste dal D.P.R. 600/1973. Pertanto l’utile viene determinato con le modalità ordinarie, salvo poi essere sostituito, in sede di compilazione dell’Unico, con il reddito catastale tramite le variazioni fiscali.
In sostanza, si deve provvedere ad annullare i costi relativi all’attività propria dell’impresa agricola portandoli in aumento del reddito nel rigo RF31 (variazioni in aumento) con il codice 8. Devono essere indicati solo i costi inerenti l’attività agricola e non i costi societari quali, ad esempio, quelli relativi ai compensi erogati al collegio sindacale, quelli relativi al diritto camerale e pochissimi altri.
Allo stesso modo, si devono annullare i ricavi relativi all’impresa indicando l’ammontare degli stessi nel rigo RF55 (variazioni in diminuzione) usando, anche in questo caso, il codice 8.
A seguito dell’annullamento dei costi e ricavi agricoli, queste società devono compilare il rigo RF9 indicando il reddito agrario del terreno di cui all’articolo 32 del Dpr 917/1986, rivalutato del 70% e ulteriormente rivalutato del 30%, ridotto al 10% se la società è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap).
Si ricorda, infine, che le società devono anche compilare il quadro dei valori fiscali nel quadro RS affinché, in caso di perdita di efficacia o revoca dell’opzione, siano aggiornati i valori contabili per la successiva determinazione del reddito, con le modalità del reddito di impresa.
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