Alle cessioni gratuite di aree edificabili al Comune non si applica l’IVA e non possono essere considerate come componenti positivi di reddito.
Questo ha stabilito la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 11344/2016 depositata ieri. La Corte si è pronunciata sul caso di una SRL immobiliare che, nell’anno 2004, aveva omesso la dichiarazione dei redditi. Nell’ambito dell’accertamento, l’Agenzia aveva contestato la mancata registrazione e dichiarazioni di operazioni imponibili per un valore di quasi 5 milioni di euro.
L’operazione contestata riguardava il mancato assoggettamento ad IVA di una cessione gratuita al Comune di alcune aree edificabili sulla base della convenzione urbanistica stipulata.
Contro le pretese dell’Agenzia, la società contribuente faceva ricorso sostenendo che le aree erano state cedute gratuitamente, quindi non essendo stato incassato alcun provento, tale operazione non formava base imponibile né ai fini IVA né ai fini delle imposte dirette.
A seguito delle contrastanti pronunce dei giudici di merito, la Cassazione è intervenuta per dirimere la questione, confermando la corretta valutazione da parte della società.
Ai fini delle imposte sul reddito, infatti, la cessione gratuita al Comune di aree edificabili non riguarda “finalità estranee all’esercizio dell’impresa” e, pertanto, non può essere componente positivo di reddito in quanto privo di corrispettivo. Tale plusvalenza va infatti qualificata come onere incrementativo quale contributo in natura legato all’acquisizione di vantaggio o utilità da parte dell’impresa, grazie all’attuazione della convenzione urbanistica.
Convenzione urbanistica che, mancando del rapporto sinallagmatico tipico dei contratti a prestazioni corrispettive, non può essere considerata come contratto. Mancando quindi l’interdipendenza tra le parti del contratto e mancando il corrispettivo, la cessione gratuita al Comune di aree edificabili non può essere considerata come una delle cessioni di beni così come definite dall’art. 51 della L. 342/2016.
Pertanto, tale operazione non può rientrare nel campo di applicazione del DPR 633/1972, in quanto la disciplina IVA si applica alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni come previsto dall’art. 2 del sopracitato decreto. Concludendo, quindi non è dovuta l’IVA per l’operazione posta in essere dalla società.
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