Come già preannunciato dagli esperti di ConsulenzaAgricola.it in una precedente informativa, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 13 giugno 2016 ha ufficializzato i chiarimenti che erano stati forniti in un incontro organizzato dalla stampa specializzata.
IMBULLONATI E FOTOVOLTAICO
Particolarmente importanti e attese erano le indicazioni date in materia di imbullonati. Come noto, l’art. 1 commi 21-22 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per tutti i fabbricati a destinazione speciale o particolare, censiti nelle categorie D ed E, la rendita catastale debba essere determinata attraverso stima diretta, escludendo macchinari, congegni e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, occorre quindi operare una distinzione. Per quelli che sono dichiarati autonomamente, andrà rideterminata la rendita, considerando solo il suolo (per gli impianti a terra) o l’elemento strutturale che li accoglie (solaio, lastrico solare…).
Gli impianti realizzati sul tetto del fabbricato, invece, se realizzavano una variazione in aumento del valore dell’immobile di oltre il 15% della rendita venivano autonomamente rideterminati dall’Agenzia. Sulla base dei chiarimenti in analisi, tale rendita dovrà essere rivista per riportarla al valore precedente alla costruzione dell’impianto fotovoltaico.
La minor rendita può essere assunta ai fini del calcolo IMU soltanto presentando l’apposito modello DOCFA entro domani, 15 giugno.
IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI
Ai fini della rendita catastale devono essere esclusi invece tutti gli elementi relativi agli impianti di telecomunicazioni: pali, antenne, piloni, cavidotti e così via devono infatti essere anch’essi assimilati a pertinenze del terreno, quindi non scontano l’imposta. Discorso diverso, invece, per le strutture che sorreggono e producono energia eolica: in quel caso si tratta di vere e proprie costruzioni su cui vanno pagate le imposte.
COLLABENTI
Sempre in materia catastale, si afferma che i fabbricati devono essere accatastati come collabenti (F/2) quando la loro condizione di fatto non ne consenta l’iscrizione in altra categoria; occorrerà invece una stima diretta e una verifica dell’Ufficio in tutti i casi in cui ci si trovi davanti ad immobili non ultimati e accatastati per un periodo di tempo indeterminato alle categorie F/3 ed F/4 destinate alle unità in costruzione.
BONUS MOBILI
Infine si chiude trattando delle detrazioni spettanti grazie al “bonus mobili” (detrazione al 50% fino a un massimo di 10.000 euro): tale beneficio spetta anche a chi svolge interventi edilizi riguardanti interi fabbricati, se eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedano a cedere o assegnare il bene entro i sei mesi dalla conclusione dei lavori.
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