Secondo la Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila, nell’ambito della cessione di un terreno agricolo non rileva il concreto utilizzo che ne verrà fatto, quanto, piuttosto, la sua natura. In caso contrario, infatti, occorrerebbe ogni volta dichiarare l’effettiva utilizzazione dello stesso al fine di determinarne uno specifico valore.
Con la sentenza n. 417/01/2016, la CTR aquilana si è trovata a dover decidere del caso di una persona fisica che poneva in essere una cessione del diritto di superficie per 25 anni su un terreno agricolo ad una società.
L’Agenzia, considerando che con il diritto di superficie era stato ceduto anche l’impianto fotovoltaico in costruzione sul fondo, rettificava con una avviso di liquidazione l’importo dichiarato moltiplicandolo per tre volte.
La CTP, pronunciandosi sul ricorso delle parti del contratto, accoglieva parzialmente il ricorso: l’impianto fotovoltaico veniva escluso dall’accertamento, ma i giudici sostenevano che il valore del terreno era maggiore rispetto a quello di un generico terreno agricolo perché la costruzione dell’impianto fotovoltaico era attività idonea a fare perdere la qualifica agricola al terreno stesso.
Tali argomentazioni sono state impugnate dai contraenti e ritenute infondate nel secondo grado di giudizio. Due sono gli aspetti che la CTR precisa nella sua pronuncia: innanzitutto, l’atto oggetto del contraddittorio è un trasferimento del solo diritto di superficie e non dell’intera proprietà, pertanto, il valore dell’operazione non poteva essere quello pieno.
Inoltre, la CTR respinge alcune considerazioni fatte dalla CTP, in particolare quella relativa alla perdita della ruralità per la costruzione dell’impianto fotovoltaico. Tale affermazione, infatti, pare destituita di ogni fondamento, in quanto l’attività di produzione di energia rientra tra le attività agricole connesse; inoltre, tale attività può essere svolta liberamente su un terreno agricolo senza che ciò comporti un aumento di valore del terreno o un mutamento di destinazione urbanistica del suolo.
L’attività di produzione energetica è sottoposta ad una specifica tassazione, prescindente dal terreno sulla quale viene esercitata. Terreno il cui valore viene attribuito sulla base della sua natura alla data della compravendita, senza doversi analizzare la successiva utilizzazione che l’acquirente ne andrà a fare.
Se si decidesse di operare tale valutazione ex post, infatti, la compravendita dello stesso bene assumerebbe valori diversi a seconda dell’utilizzo successivo che se ne andrebbe fare, ingenerando un elemento di incertezza che potrebbe disincentivare le parti oltre che prestare il fianco ad eventuali ed incontrollabili verifiche e sanzioni da parte dell’Agenzia.
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