banner-stampe Finalmente regolamentati gli aspetti fiscali e l'aliquota Iva per la raccolta e vendita di tartufi e altri prodotti agricoli


Forlì, 04/07/2016
Prot. n. 213/2016

Finalmente regolamentati gli aspetti fiscali e l'aliquota Iva per la raccolta e vendita di tartufi e altri prodotti agricoli


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Con la legge europea 2015-2016 approvata dalla Camera lo scorso 30 giugno e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il legislatore italiano ha recepito alcuni importanti novità in materia fiscale. Le principali modifiche riguardano l’acquisto e la vendita dei tartufi, modifiche di cui avevamo già dato notizia in una precedente circolare.

La prima novità riguarda la modifica dell’aliquota applicabile alle cessioni di tartufi: mentre per tali prodotti tradizionalmente si è sempre applicata l’aliquota ordinaria del 22%, la nuova legge europea ha inserito il n. 20-bis alla parte III della tabella A allegata al DPR 633/1972.

Pertanto, i “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato” sconteranno l’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota agevolata del 10%.

Altra importante novità riguarda gli adempimenti relativi al regime fiscale applicabile all’attività di raccolta di tartufi da parte di raccoglitori occasionali o dilettanti, privi di partita IVA.

Per tali operazioni, l’acquirente non dovrà più osservare l’obbligo di autofatturazione disposto dall’art. 1 comma 109 della L. 311/2004. Il nuovo regime, infatti, prevede che i compensi corrisposti ai raccoglitori di tartufi non professionali siano sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta con obbligo di rivalsa, ai sensi del nuovo art. 25-quater del DPR 600/1973.

Tale ritenuta sarà pari all’aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito (attualmente il 23%), applicata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria.

Importanti novità riguardano anche la modifica delle aliquote IVA per le piante aromatiche: basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all’alimentazione, passano dal 4% al 5% (nuova aliquota prevista dall’art. 1-bis della parte II-bis della tabella A). Stessa aliquota si applica anche alle piante allo stato vegetativo delle stesse erbe (basilico, rosmarino, salvia), piante a cui si applicava l’aliquota del 10% ai sensi dell’abrogato n. 38-bis della parte II.

Cambiano aliquota anche i preparati per risotti che passano dal 4% al 10%, ricompresi nell’ambito delle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, ai sensi dal numero 80, parte terza, della tabella A allegata al decreto IVA.

All’interno della nuova legge europea vanno menzionate anche le novità previste in materia di etichettatura dell’olio di oliva e del miele, relativamente al loro contenuto (ad es. il “consumarsi preferibilmente entro il” per i casi in cui è previsto un preciso giorno di scadenza).

 



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