Come più volte sottolineato, il Collegato agricolo approvato il 10 agosto con la L. 154/2016 ha esteso la possibilità di usufruire del diritto di prelazione anche allo IAP confinante (circolare 259/2016).Per un corretto esercizio di tale diritto, è necessario il rispetto da parte di tutte le parti coinvolte dei necessari adempimenti tramite cui azionare la prelazione.
Preliminarmente occorre evidenziare che l’art. 8 comma 4 della L. 590/1965 prevede l’obbligo in capo a chi intende cedere il fondo di dare comunicazione, a tutti i titolari del diritto di prelazione, dell’esistenza di un soggetto terzo acquirente.
Tale comunicazione deve avere forma scritta e deve essere inviata tramite raccomandata A.R. (o mezzo equivalente) agli aventi diritto. Al fine di dare tutte le informazioni necessarie alla formazione della volontà, è previsto anche che sia inviata copia del contratto preliminare di acquisto sottoscritto.
In via alternativa, è ammessa la possibilità di inviare copia del contratto di cessione vero e proprio contenente l’apposita condizione sospensiva, come è stato deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 1348/2009.
Una volta ricevuta la comunicazione, il titolare della prelazione ha tempo 30 giorni per procedere alla rinuncia oppure all’esercizio del diritto.
È importante precisare che l’accettazione da parte del titolare del diritto di prelazione comporta la conclusione di un nuovo contratto definitivo di compravendita.
Non si ha quindi una sostituzione dell’acquirente nel preliminare. Ciò è particolarmente rilevante nel caso in cui il proprietario rifiuti di procedere al rogito: infatti, in questo caso, il coltivatore (o IAP) potrà richiedere una pronuncia di accertamento dell’avvenuta legittima acquisizione del fondo e non una sentenza costitutiva degli effetti della compravendita.
Giova precisare che l’esercizio della prelazione deve essere conforme a quanto contenuto nel preliminare notificato: esso non può essere quindi parziale o introdurre deroghe o modifiche al contratto iniziale.
L’esercizio della prelazione può essere sempre soggetto alla condizione sospensiva dell’erogazione del mutuo previsto dall’art. 1 della L. 590/1965: essa, infatti, incide sull’efficacia del contratto e non sulla sua conclusione.
Per perfezionare il passaggio di proprietà tra il cedente ed il titolare del diritto di prelazione occorre, ovviamente, che sia pagato il prezzo pattuito: il pagamento deve essere fatto nel termine di tre mesi a decorrere dal 30° giorno dalla notifica del preliminare.
Il predetto termine è perentorio: non è ammesso l’assolvimento del prezzo in un termine più lungo salvo che non sia stato espressamente pattuito tra le parti. Non è possibile fruire dell’eventuale termine più lungo pattuito tra cedente e originario acquirente.
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