banner-stampe Aliquota Iva ridotta per l'energia elettrica. Attenzione all'uso promiscuo dei locali


Forlì, 07/10/2016
Prot. n. 304/2016

Aliquota Iva ridotta per l'energia elettrica. Attenzione all'uso promiscuo dei locali


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Può capitare che un imprenditore individuale o un professionista utilizzi la propria abitazione anche come studio o luogo di lavoro. Sulla base di ciò, questi potrà usufruire di alcune opportunità fiscali, tra cui la possibilità di operare deduzioni e detrazioni di alcuni costi e di alcune spese.

Uno dei profili più complessi riguarda le forniture di energia elettrica e il loro regime IVA. In linea generale, per le cessioni di energia elettrica si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Al contempo, però, la Tabella A, parte III, del DPR 633/1972, stabilisce al punto 103 che si utilizza l’aliquota ridotta del 10% per le compravendite di “energia elettrica per uso domestico”.

Ci si è chiesti quindi come calcolare l’imposta sul valore aggiunto per quelle forniture fatte presso quegli edifici utilizzati, come predetto, ad uso promiscuo di abitazione e studio.

Sul tema, la posizione maggioritaria sostiene che vada applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%. Tale orientamento è stato confermato anche dall’Agenzia con la circolare 82/E/1999.

Questo si afferma sulla base di tre presupposti:

  • l’energia elettrica acquistata con l’aliquota agevolata deve essere utilizzata dal consumatore finale che impiega l’energia per la propria casa e per uso familiare;
  • non può essere applicata l’aliquota del 10% per coloro che utilizzano l’energia “nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione” (circ. 273/E/1998);
  • l’aliquota IVA ordinaria non può essere derogata senza un’apposita disciplina speciale espressa.

In sostanza, riteniamo possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% nei locali ad uso promiscuo solo nel caso in cui venga installato un apposito contatore dell’energia somministrata che permetta di distinguere i consumi domestici da quelli relativi all’impresa (così come precisato dalla risoluzione 150/E/2004).

Inoltre, occorre tenere in considerazione che se si dichiara l’uso esclusivo domestico dell’abitazione per usufruire dell’aliquota Iva del 10%, il professionista o l’imprenditore che vi svolge anche la propria attività non potrà detrarre la relativa imposta e dedurre il relativo costo, in quanto verrebbe meno l’inerenza della spesa all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

 



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