Nei giorni scorsi, la giunta della Regione Emilia Romagna ha emanato un nuovo provvedimento relativo all’attribuzione della qualifica di IAP alle società agricole. In tale documento si assiste ad una fortissima riduzione dell’area di applicabilità dell’istituto, con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista impositivo e non solo.
Con il provvedimento PG. 2016. 0697780 del 02 novembre 2016, la giunta regionale emiliana ha dapprima richiamato importanti concetti già precisati nella precedente circolare n. 71052 del 19/3/2012, per poi stabilire un nuovo principio, il cui contenuto, a nostro avviso, è a dir poco erroneo.
In sostanza, nel predetto documento del 02/11/2016 si afferma che:
- non può essere attribuita alle società di persone la qualifica di IAP da parte di un socio che non sia anche amministratore;
- ogni soggetto può attribuire in quanto socio la qualifica di IAP ad UNA SOLA società, sia essa di persone o di capitali.
Mentre il primo punto appare condivisibile - già da tempo i nostri esperti hanno evidenziato la necessità di una partecipazione del socio IAP all'amministrazione della società - i principi espressi nella circolare in merito alla possibilità per il socio di attribuire la qualifica di IAP ad una sola società di persone, appaiono del tutto inesatti.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, infatti, tale limitazione riguarda esclusivamente gli amministratori IAP di società di capitali che possono attribuire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ad una sola società.
In tal senso, si ricorda, che l’art. 1, comma 3-bis del D.L. 99/2004 stabilisce: “La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”.
Come sopra detto, dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che la limitazione in esame è applicabile esclusivamente agli amministratori dotati della qualifica di IAP e alle società di capitali.
Alla luce di ciò nessuna limitazione può essere imposta al socio IAP che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. a), può apportare la qualifica di imprenditore agricolo professionale anche a più società di persone.
Quanto sin qui argomentato, trova conferma nel parere espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna in risposta all’istanza di interpello n. 909-216/2006.
In tale occasione l’Amministrazione Finanziaria ha infatti chiarito quanto segue “Questa Direzione, in particolare, ritiene che il limite posto nell’art. 1, comma 3 – bis, D. Lgs n. 99 del 2004 riguardi esclusivamente la qualifica di IAP e le sole società di capitali.
Concludendo, riteniamo che la nuova posizione assunta dalla Regione Emilia Romagna debba considerarsi errata e fondata su un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva della norma di riferimento.
Tale posizione non può in alcun modo ritenersi condivisibile in quanto, oltre ad essere discutibile dal punto di vista sostanziale, ha l’effetto di ridurre in maniera sensibile il numero di società che possono rientrare nella disciplina IAP, con conseguenze devastanti dal punto di vista fiscale.
Infatti, alla qualifica di IAP sono legate innumerevoli agevolazioni fiscali (si pensi ad esempio all'esenzione IMU per i terreni agricoli, alla Bucalossi...); pertanto, se tale qualifica fosse messa in discussione, vi sarebbero conseguenze drammatiche per l'intero settore.
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