banner-stampe Stabilità 2017: nuova opportunità per rivalutazioni di terreni e partecipazioni


Forlì, 08/11/2016
Prot. n. 340/2016

Stabilità 2017: nuova opportunità per rivalutazioni di terreni e partecipazioni


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Nel testo del DDL della nuova Legge di Stabilità, su cui si discute in queste ore in Parlamento, sono riproposte le previsioni normative in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali. Salvo stravolgimenti nell’ambito dei lavori parlamentari, quindi, sarà possibile anche per il 2017 procedere a tali operazioni.

L’attività di rivalutazione consiste nella rideterminazione del valore normale di quote o beni che siano in possesso del contribuente alla data dell’01/01/2017: al posto del costo o del valore di acquisto, si determina un nuovo valore mediante la quantificazione del valore di perizia e l’assolvimento dell’imposta sostitutiva su tale valore.

Entro il 30 giugno 2017, stando alla bozza del provvedimento, occorrerà che:

  • Un professionista abilitato rediga e accerti la perizia di stima del valore della partecipazione o del terreno;
  • Il contribuente versi la prima delle tre rate annuali dell’imposta sostitutiva oppure l’intero importo della stessa.

Per tali rivalutazioni, è confermata l’applicazione dell’aliquota unica dell’8%, introdotta già nella Legge di Stabilità 2016.

Si ricorda che hanno la possibilità di accedere alle rivalutazioni soltanto alcune categorie di soggetti, in particolare:

  • Persone fisiche non in regime d’impresa;
  • Società semplici;
  • Enti non commerciali;
  • Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Per chi ha già provveduto ad una rivalutazione degli stessi terreni o partecipazioni che si desidera rivalutare nuovamente, si aprono poi due strade alternative: sarà possibile detrarre dall’imposta sostituiva dovuta quella versata nell’ambito delle precedenti rivalutazioni; oppure si potrà chiedere il rimborso dei versamenti già effettuati.

Per valutare la convenienza dell’operazione l’imposta sostitutiva sopracitata dovrà essere confrontata con la tassazione del 26% sui guadagni in conto capitale per le partecipazioni non qualificate e con l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni qualificate.

Inoltre è importante ricordare come che il cambiamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, passata dal 4% all’8% nella Stabilità 2016, potrebbe determinare un’imposta a debito anche nel caso di un’ulteriore successiva rivalutazione al ribasso.

Concludendo, si ricorda come queste valutazioni vengono fatte sulla scorta della bozza di una norma in fase di formazione: il testo definitivo approvato potrebbe presentare alcune variazioni.



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