A partire dal prossimo 13 dicembre, entrerà in vigore l’ultima parte del Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti che devono essere fornite ai consumatori finali. In particolare, le novità riguardano l’etichettatura dei prodotti.
La norma di riferimento, per quanto riguarda gli elementi necessari che devono essere contenuti in etichetta, è l’art. 9 del predetto regolamento. Tale norma stabilisce che sono obbligatorie le indicazioni circa:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
Mentre la maggior parte delle sopracitate previsioni sono già vigenti, dal 13/12 diventerà effettiva anche la previsione della lettera l).
L’indicazione dei dati nutrizionali va fatta seguendo le previsioni dell’art. 30 (e seguenti) dello stesso Reg. 1169/2011. Secondo tale norma, devono essere obbligatoriamente comunicati i dati relativi al valore energetico del prodotto, nonché quelli relativi alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale ivi contenuti.
Con riferimento al profilo oggettivo della disciplina, va precisato che, in base a quanto affermato dall’art. 6, qualunque alimento destinato al consumatore finale o alla collettività deve essere accompagnato da informazioni conformi alla disciplina del regolamento in esame.
Rispetto agli obblighi di etichettatura è prevista una generale esenzione per quanto riguarda i prodotti non preimballati: l’art. 44 prevede che i prodotti “sfusi”, imballati nel punto vendita su richiesta del consumatore o per la vendita diretta, non debbano presentare indicazioni particolari, fatta salva l’indicazione, di cui all’art. 9 lett. c), di eventuali ingredienti o elementi che possano provocare allergie o intolleranze.
Inoltre, l’allegato V del Regolamento prevede una serie di alimenti esenti dall’obbligo di indicazione della dichiarazione nutrizionale che entrerà in vigore dal 13/12. Si tratta di:
- prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- il sale e i succedanei del sale;
- gli edulcoranti da tavola;
- i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
- le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- gli aromi;
- gli additivi alimentari;
- i coadiuvanti tecnologici;
- gli enzimi alimentari;
- la gelatina;
- i composti di gelificazione per marmellate;
- i lieviti;
- le gomme da masticare;
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Con riferimento a quest’ultimo punto, una circolare del MISE del 16 novembre 2016 ha precisato alcuni passaggi, specificando che tale norma si riferisce alle forme di forniture dirette al consumatore o alle strutture locali di vendita, intese come il territorio della Provincia e di quelle contigue alla sede dell’azienda.
Il riferimento alla fornitura diretta, esclude dalla deroga le cessioni a grossisti e ad intermediari commerciali come le centrali d’acquisto.
Per fabbricante di piccole quantità di prodotti, invece, si fa riferimento al criterio dimensionale delle microimprese definito dalla raccomandazione 2003/361/CE: sono tali le aziende che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2.000.000 di euro. Inoltre, la deroga di cui al punto 19 si deve applicare anche alle vendite dirette poste in essere a livello locale negli spacci aziendali.
È quindi opportuno, per tutti i produttori, verificare con attenzione la propria posizione per evitare controlli e sanzioni sempre sgraditi.
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