Restano solo pochi giorni per presentare le dichiarazioni vitivinicole che, a partire dal 2016, diventano due: la prima riguarda i dati relativi alla raccolta e alla rivendicazione delle uve, mentre l’altra è riferita alla produzione di vini e mosti.
Le dichiarazioni dovranno entrambe essere presentate entro il 15 dicembre: tale scadenza, però, sarà valida solo per il 2016, in quanto a partire dal prossimo anno i termini saranno diversificati. La dichiarazione vendemmiale, infatti, dovrà essere presentata entro il 15/11 di ogni anno, mentre la scadenza del 15/12 sarà fatta salva per la dichiarazione di produzione vino.
La Circolare AGEA.2016.39575 del 25 ottobre 2016 ha precisato quelle che sono alcune delle modalità operative e i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni.
DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA
Per quanto riguarda la dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni DO e IG, sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti i soggetti:
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- soggetti che effettuano l’intermediazione;
- le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la vendita su pianta delle uve e coloro che abbiano avuto una produzione di uva pari a zero. Tramite tale dichiarazione, verrà operata anche la rivendicazione delle uve DO e IG secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
- le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
- i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo.
DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA
Sono tenuti a presentare la dichiarazione di produzione di vino e mosto tutti i soggetti:
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- le associazioni e le cantine cooperative.
Sono invece esonerati da tale dichiarazione:
- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA